Diritto Sanitario
31 Luglio 2026Il Tar Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono alle aziende farmaceutiche il ripiano del 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti diretti. Secondo i giudici, il meccanismo potrebbe aver perso il carattere di contributo solidaristico temporaneo, assumendo natura strutturale

Il Tar Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità delle norme sul payback farmaceutico. Al centro dei dubbi dei giudici il meccanismo che pone “in maniera ormai continuativa” a carico delle aziende farmaceutiche il ripiano del 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti diretti, ritenuto non più riconducibile a un “contributo solidaristico” di carattere eccezionale. Sono le indicazioni che emergono dall’ordinanza n. 12115 del 2 luglio 2026 con cui il tribunale amministrativo ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina del payback farmaceutico sugli acquisti diretti.
Nell'ordinanza il Tar ricostruisce il quadro normativo di riferimento e solleva la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni "nella parte in cui pongono in maniera ormai continuativa nel tempo a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti".
In discussione sono il comma 580 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che disciplinano il meccanismo del payback e potrebbero violare gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
Il Tar richiama anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto ragionevole l'obbligo di ripianamento perché finalizzato a obiettivi di interesse pubblico e che tali elementi "ne escludono la natura tributaria in favore di quella di 'contributo di solidarietà'".
La Corte costituzionale non ha qualificato la natura dell’obbligo normativo di ripianamento a carico delle aziende farmaceutiche, “tuttavia la sua ratio individuata in scopi di utilità sociale, (…) sono indici che ne escludono la natura tributaria in favore di quella di “contributo di solidarietà””. Difatti, prosegue il Tar, “si tratta di un meccanismo che presenta forti analogie con quello più di recente introdotto per il ripianamento della spesa sanitaria riferita all’acquisto di dispositivi medici e sul quale la Corte costituzionale ha avuto modo da ultimo di pronunciarsi, affermandone la natura di “contributo di solidarietà””.
“Analogamente” secondo il Tar il payback farmaceutico può essere ricondotto a un contributo di solidarietà e “privo di sostanza tributaria”. Ma, aggiunge un prelievo economico “una volta inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all’articolo 23 della Costituzione appare privo del carattere della temporaneità”.
Ritenuta quindi “la rilevanza e la non manifesta infondatezza”, il Tar solleva questione di legittimità costituzionale e rinvia alla Consulta.
Fonte:
ph.cr.magnific
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