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Farmacisti

12 Gennaio 2021

Scontrini e registratori. Step per le farmacie per adeguarsi a novità e proroghe


Gli step che dovranno farei i farmacisti nei prossimi mesi su ciò che riguarda l'emissione degli scontrini e le modifiche da apportare ai registratori telematici

Che per ogni incombenza fiscale o amministrativa venga prevista, prima o poi, una proroga, non è una novità, ma, certo, se ci fosse una visione di insieme delle misure e un intervento coordinato, almeno in relazione a quegli obblighi che in qualche modo sono connessi, ne deriverebbe una semplificazione. A fare la riflessione Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che in un punto di inizio di anno ha ricapitolato i principali step a cui sono chiamati, nei prossimi mesi, i farmacisti, in modo particolare per quanto riguarda l'emissione degli scontrini e le modifiche da apportare ai registratori telematici.

Emissione scontrini: incombenze prorogate ma manca visione di insieme

«L'inizio del 2020» spiega «avrebbe dovuto segnare la decorrenza di una serie di provvedimenti strettamente dipendenti a modifiche informatiche nel registratore telematico. Tuttavia, le difficoltà lamentate dai fornitori e manutentori degli apparecchi ha costretto il legislatore a procrastinare l'operatività di gran parte di essi». In particolare, il cosiddetto decreto Milleproroghe ha previsto due differimenti: «il primo relativo alla lotteria degli scontrini, la cui entrata in vigore viene rimandata a un provvedimento da adottarsi entro e non oltre il primo febbraio, e il secondo all'introduzione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, mediante i registratori telematici, posticipato al primo gennaio 2022». Un ulteriore differimento è stato poi disposto «da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha rimandato la data a decorrere dalla quale risulterà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite RT. In particolare, è ora previsto che l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla versione 7.0 del tracciato deve essere effettuato entro il 31 marzo». Fin qui niente di nuovo perché «le proroghe erano di fatto nell'aria già da prima della fine dell'anno». Ma resta il fatto che «si presentano del tutto prive di coordinamento, dal momento che sarebbe stato logico posticipare a un'unica scadenza sia la riffa di Stato - anche se quest'ultima non è obbligatoria - che il nuovo tracciato». Si vengono a creare «una serie di impegni» con varie deadline «che occorrerà rispettare e avere ben chiari per una corretta emissione del documento commerciale».

Criticità anche da una lettura combinata dell'intrecciarsi delle novità

Ma le difficoltà non finiscono qui: proprio l'intreccio delle diverse regole «rischia di creare una situazione di criticità nell'emissione degli scontrini. In particolare, l'entrata in vigore della "lotteria degli scontrini", usufruibile dal consumatore solo se paga con strumenti tracciabili - come imposto dalla legge di bilancio 2021 - unitamente alla disposizione, già a regime dal 2020, dell'obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili relativamente ai servizi effettuati in farmacia (ad eccezione del Cup e dei ticket Cup) crea una griglia di situazioni, con relativi obblighi e responsabilità del farmacista, di cui occorrerà necessariamente tenere conto». A cui si aggiunge la previsione che «gli importi per i quali si sceglie di effettuare la detrazione o deduzione fiscale non possono partecipare alla lotteria degli scontrini. Il consumatore, quindi, dovrà decidere di volta in volta se comunicare il codice lotteria o il codice fiscale per la detrazione, che sono, quindi, alternativi».

Dal commercialista, i consigli sulla corretta gestione dello scontrino

Ecco allora alcuni consigli su come gestire gli scontrini: «Nel caso in cui la vendita riguardi solo farmaci, dispositivi medici, cup e ticket cup detraibili, è necessario procedere con il documento commerciale ordinario, richiedendo la tessera sanitaria, qualora il paziente lo volesse. Va ricordato che in questo caso è possibile ogni forma di pagamento, anche non tracciabile. Nel caso invece di una vendita che riguardi Farmaci e prodotti non detraibili (parafarmaco, integratori) potrà essere necessaria l'emissione di due documenti commerciali o, laddove il registratore di cassa lo consenta, della gestione delle due voci: uno con tessera sanitaria - possibile pagamento anche in contanti - e l'altro per il codice lotteria, se il cliente lo vorrà, per il quale è possibile solo il pagamento pos o con strumenti tracciabili. C'è poi il caso in cui la vendita riguardi solo prodotti non detraibili (parafarmaco, integratori): si potrà procedere normalmente con il codice lotteria. Infine, in presenza di servizi sanitari detraibili sia esenti che imponibili sarà possibile chiedere la tessera sanitaria, ma il pagamento in questo caso, per ottenere la detrazione, sarà possibile solo tramite Pos o strumenti digitali».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, SCONTRINO ELETTRONICO, REGISTRATORI TELEMATICI, FARMACISTA

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