Quarantena e auto-sorveglianza: snellimento regole. Le novità su self test e autocertificazione
Entrano in vigore le nuove norme che hanno snellito le quarantene e la gestione dei tamponi, con novità anche per i self test. Ma che cosa cambia? E in quale occasione il self test ha valore certificativo?
Il prossimo step del percorso di allentamento delle misure contro il Covid-19 riguarda l'uso delle mascherine all'aperto: l'obbligo scade, infatti, il 10 febbraio e ora è in arrivo un provvedimento per rivederlo. Intanto, sono in vigore da ieri le nuove norme che hanno snellito le quarantene e la gestione dei tamponi, con novità anche per i self test. Ma che cosa cambia? E in quale occasione il self test ha valore certificativo?
Quarantena di cinque giorni: i chiarimenti del ministero
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del 4 febbraio sono in vigore le nuove misure su quarantena e auto-sorveglianza - che impattano in modo particolare nella gestione dei contatti a scuola. A illustrare il nuovo quadro è una circolare di venerdì del Ministero della Salute, che chiarisce come la quarantena per contatto stretto sia stata portata a 5 giorni, con test antigenico o molecolare negativo all'uscita. Passato il periodo, "eÌ comunque fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi, ma se durante la quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 eÌ raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico". Nel dettaglio la misura della quarantena si applica a: - soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (per esempio che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; - soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
Auto-sorveglianza con FFP2: i requisiti
In alternativa alla quarantena è prevista la misura dell'auto-sorveglianza, sempre della durata di 5 giorni. In questo caso è "fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione". Inoltre, è "prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." La misura dell'auto-sorveglianza si applica ai contatti stretti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster; - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario. Per quanto riguarda l'operatività di queste misure il Ministero della Salute, sul suo sito, chiarisce che "il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto - 5 febbraio - siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata o che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. E anche le "misure già disposte dalla scuola sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma".
Self test con autocertificazione per negatività
Va ricordato infatti che il decreto del 4 febbraio ha modificato anche la gestione dei contatti nelle scuole, in modo da ridurre il rischio di Dad e Quarantene per gli alunni. Una misura di rilievo contenuta nel decreto riguarda poi l'utilizzo del self test, previsto in particolare nell'ambito di nidi e scuole per l'infanzia e delle scuole primarie: l'attività in presenza continua fino a quattro casi di positività accertati - entro cinque giorni dal primo - tra i bambini. Nei nidi e nelle scuole per l'infanzia gli educatori sono chiamati ad utilizzare la FFP2; è richiesto poi di "effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto". Il self test quindi può essere usato, ma "l'esito negativo va attestato tramite autocertificazione". La stessa procedura è prevista anche per le scuole primarie, con la differenza che anche gli alunni (di età maggiore a sei anni) devono indossare la FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto.
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A cura di Redazione Farmacista33
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A cura di Angelo Siviero (Farmacista esperto in fitoterapia e galenica)