Caro bollette, le misure a sostegno imprese non energivore. Gli step per le farmacie per accedere agli aiuti
Ci sono diverse misure formulate a sostegno di imprese non energivore, e famiglie. Ecco quelle di più stretto interesse per le farmacie e come fare per accedere
A fronte di bollette che rispetto all'anno scorso saranno molto più care - per l'elettricità le ultime stime sono di un incremento di quasi il 60% - è aperto il dibattito su come affrontare la situazione. Intanto, sono diverse le misure che sono state formulate per sostenere imprese, anche non energivore, e famiglie. Ma quali sono quelle di più stretto interesse per le farmacie? Come fare per accedervi?
Caro energia, aumenti anche del 60%
Proprio per dare una risposta al caro energia - è di ieri la previsione di un aumento della bolletta dell'energia elettrica pari a quasi il 60% "per la famiglia tipo in tutela" - dal Decreto Ucraina fino ai Decreti aiuti (Bis e ter), sono diverse le misure messe in campo dal Governo Draghi. Misure che, va sottolineato, riguardano le imprese energivore, ma anche quelle non energivore, tra cui possono essere annoverate le farmacie. "La forma delle agevolazioni" fa il punto un recente articolo di Sedivanews "è quella del credito d'imposta utilizzabile in compensazione per il pagamento di imposte e/o contributi nel modello F24". Per quanto riguarda i primi due decreti, "vedono come destinatari imprese più strutturate, dotate cioè di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h". È, invece, il "terzo provvedimento, il cosiddetto Decreto Aiuti ter, quello che si rivolge anche alle altre imprese, purché dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW".
Gli aiuti alle imprese non energivore e i passaggi per accedervi
Per quanto riguarda questa seconda categoria, a cui è riconducibile la maggior parte "delle farmacie", il "Decreto Aiuti ter riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovate dalle relative fatture di acquisto. Va detto che il diritto al credito sorge a condizione che il prezzo della componente energetica - calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 (luglio - settembre) e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti - abbia subìto un incremento del prezzo medio per KW/h superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019". Si profila, quindi, per potervi accedere, la necessità di "contattare il fornitore di energia elettrica": occorre, infatti, "rendere noto il calcolo dei maggiori oneri delle spese sostenute per la componente energia nel secondo e terzo trimestre 2022".
Farmacie di piccole e grandi dimensioni: ecco le differenze
Per quanto riguarda invece "le imprese che sono dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h, il credito di imposta a cui si ha diritto è pari al 15%. Anche in questo caso occorre rendere noto il calcolo dei maggiori oneri delle spese sostenute per la componente "energia" nel secondo e terzo trimestre 2022, che, appunto, deve essere maggiore del 30% rispetto allo stesso periodo 2019". Per effetto delle ultime modifiche apportate alla disciplina, "il credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022 potrà essere utilizzato nel modello F24 in compensazione per il pagamento di altre imposte e/o contributi a partire dal periodo di sostenimento della spesa e fino al 31/12/2022". Mentre "il credito relativo alle spese del terzo trimestre 2022, riferito alle farmacie dotate di contatore a maggior voltaggio, e quello relativo ai mesi di ottobre e novembre - in riferimento anche a quelle con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW - possono essere utilizzati fino al 31/3/2023. Il Decreto Aiuti ter ha poi introdotto per tutti e tre i crediti un obbligo di comunicazione sull'importo complessivo maturato nel 2022 da inoltrare, a pena di decadenza, entro il 16/02/2023: il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti ter (23/11/2022)".
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A cura di Redazione Farmacista33
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A cura di Luca Guizzon (Farmacista clinico esperto in fitoterapia e galenica)