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06 Aprile 2023

Vendita farmaci online: dal diritto di recesso alla pubblicità, aggiornate le indicazioni con le novità


Sono 1.436 (1.089 farmacie e 347 parafarmacie) gli esercizi commerciali a oggi autorizzati alla vendita online di farmaci e prodotti health presenti sul sito del Ministero della Salute, in crescita rispetto all'anno precedente


Sono 1.436 - di cui 1.089 farmacie e 347 parafarmacie - gli esercizi commerciali a oggi autorizzati alla vendita online presenti sul sito del Ministero della Salute, segnando una crescita rispetto all'anno precedente, anche se con un trend che registra un rallentamento. Intanto, sono state aggiornate le indicazioni del vademecum Federfarma sull'attività di vendita online da parte delle farmacie, con le ultime novità.

Vendite online: aggiornato Vademecum con ultime novità

In merito alle vendite online da Federfarma viene fatto il punto sulle ultime novità - con un aggiornamento al Vademecum dedicato - che "hanno riguardato in particolare la pubblicità dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro e le nuove disposizioni di derivazione comunitaria sul Codice del consumo". Nel caso dei dispositivi medici, "sono state deregolamentate alcune attività pubblicitarie che ora non prevedono più l'autorizzazione ministeriale". Nel dettaglio, si legge nel Vademecum, "la pubblicità eÌ permessa solo per i dispositivi medici non sottoposti a prescrizione medica. In un messaggio pubblicitario anche via Internet, può essere riportata la tipologia di dispositivi medici posti in vendita e l'immagine della loro confezione sulla quale sia visibile esclusivamente il marchio, il nome commerciale del prodotto, purché non siano vantate o siano rese visibili le proprietà sanitarie del prodotto. In questo caso eÌ necessaria l'autorizzazione del Ministero della Salute. Fanno eccezione i profilattici e gli accessori di dispositivi medici, come le montature per occhiali, a condizione che il messaggio pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprietà non sanitarie. Non hanno bisogno di autorizzazione ministeriale le forme di promozione, anche mediante l'utilizzo dell'immagine della confezione, di dispositivi medici realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando il divieto di riferirsi a proprietà e caratteristiche del medical device. Nulla quaestio anche per quanto riguarda la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico, così come non hanno bisogno di autorizzazione la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo o della sua confezione".

Dalle riduzioni di prezzo al diritto di recesso: i cambiamenti all'orizzonte

Per quanto riguarda, invece, "le modifiche al Codice del consumo - in vigore dal 2 aprile 2023 - le innovazioni sono particolarmente rilevanti per quanto riguarda le informazioni da fornire sui propri siti in merito alle riduzioni di prezzo proposte. In questo caso, le modifiche entreranno in vigore successivamente - dal primo luglio - e la loro contravvenzione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da €516,46 a €3.098,74. Il titolare del sito" spiega Federfarma "dovrà prestare attenzione, nel caso in cui pubblicasse annunci di riduzioni di prezzo, a riportare i prezzi praticati precedentemente. Nel caso di vendite promozionali vi sarà anche l'obbligo di segnalare la riduzione in percentuale rispetto al prezzo precedentemente praticato".
Un ulteriore punto riguarda il diritto di recesso, anche se nel vademecum viene specificato che "considerata la peculiare e maggiormente vincolante legislazione farmaceutica, il Legislatore europeo ha escluso dall'applicazione degli obblighi, le parti dei siti web dedicate alla vendita online di farmaci e dispositivi medici (art. 47 1.b del Codice del Consumo). Tale scelta ha, come conseguenza per le farmacie online, di fornire informazioni obbligatorie a tutela dei consumatori per la vendita online di prodotti cosmetici e parafarmaceutici, mentre tale obbligo non sussiste in caso di vendita di farmaci senza ricetta". A ogni modo, viene ricordato che, "il consumatore dispone, dal giorno in cui eÌ stato concluso il contratto, di un periodo di 14 giorni per comunicare di volersi avvalere del diritto di recesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza costi aggiuntivi rispetto al costo della restituzione del bene. La comunicazione può avvenire attraverso l'inoltro di una esplicita dichiarazione. Il titolare deve inviare via mail conferma di ricevimento di tale comunicazione. Il consumatore ha a disposizione altri 14 giorni per restituire il bene, a partire dal giorno in cui ha comunicato di avvalersi del diritto di recesso. Se il titolare non fornisce informazioni sul diritto di recesso, tale diritto si estingue 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso sopra indicata. Il titolare può "fermare" tale periodo di 12 mesi inviando, durante tale periodo, le informazioni sul diritto di recesso che, a questo punto, scadono 14 giorni dopo l'inoltro di tale comunicazione".

Spese di spedizione: ecco come impostare la soglia di sconto

Tra gli altri aspetti evidenziati nel Vademecum aggiornato c'è anche quello relativo alle spese di spedizione. I dati sulle vendite online mettono in evidenza la differenza tra lo scontrino medio all'interno di un presidio fisico e quello acquisito online, che di media è maggiore. Secondo quanto riportato, "considerata la peculiare normativa in vigore sulla vendita di farmaci tesa a non incentivare la vendita di farmaci con pratiche commerciali aggressive, da parte del Ministero è stata precisata l'ammissibilità della scelta di cancellare le spese di spedizione al raggiungimento di un certo importo, a condizione, tuttavia, che tale agevolazione sia adottata con riferimento a tutte le merci vendute online e non soltanto per i farmaci. Inoltre, occorre comunicare a priori sul proprio sito web se vengono applicate o meno le spese di spedizione nella vendita online di farmaci".

Francesca Giani

TAG: FARMACIE, MINISTERO DELLA SALUTE, ACQUISTO FARMACI ONLINE

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