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21 Febbraio 2020

Incompatibilità e subentro eredi, da sentenza Consulta ricadute su cessione farmacia


Circolare della Fofi sottolinea le ricadute della sentenza della Corte costituzionale (n. 11 del 5 febbraio) sul subentro di eredi e incompatibilità

Che l'incompatibilità del socio di società titolare di farmacie con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato sia riferibile a chi detiene la gestione della farmacia e non a chi si limita ad acquisirne quote lo ha detto con chiarezza la sentenza della Corte costituzionale (n. 11 del 5 febbraio) che a inizio febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E una ulteriore dimostrazione dell'affermazione si trova nel sistema delle sanzioni e nella disciplina delle ipotesi di subentro degli eredi o di vendita. A rilanciare la riflessione una circolare della Fofi di ieri che ha commentato la Sentenza e ha sottolineato come in caso di subentro "nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società riveste l'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa".

La sentenza della Consulta

Come già avevamo spiegato, la Corte Costituzionale era stata chiamata a esprimersi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale, nominato dall'Ordine degli avvocati di Catania, che ha dovuto valutare il contenzioso tra una società e un socio, che era anche docente universitario. Una questione che «nel merito» aveva scritto la Consulta, «non è fondata, per erroneità della interpretazione della norma denunciata». In sostanza, per i giudici la causa di incompatibilità non è riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie che non siano ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. «L'art. 8 della legge n. 362 del 1991, riferisce, infatti, l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, al soggetto che gestisca la farmacia o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione».

Sanzioni solo per chi è coinvolto nella gestione

Ciò risulta, si legge ancora nella sentenza, «già dalla stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilità», ma è confermato anche «dal sistema delle sanzioni disegnato (sub comma 3) per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilità: sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia».

Nessun divieto per l'erede che non abbia ruolo gestorio

Così come «trova, infine, ulteriore riscontro nella disciplina delle ipotesi (sub commi 9 e 10 dell'art. 7, richiamate dall'art. 8) di subentro di terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della farmacia, nelle quali l'obbligo di cessione (entro sei mesi) della quota così acquisita dall'erede del socio o dall'acquirente della società, è previsto per il solo caso in cui l'avente causa incorra nelle incompatibilità correlate a "qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché all'esercizio della professione medica", mentre nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società riveste l'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa».
A sua volta, continua, «l'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - come novellato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha incluso «le società di capitali» tra i soggetti che possono assumere la titolarità dell'esercizio di farmacie private - riferisce senz'altro anche ai partecipanti a dette società le incompatibilità richiamate».

Francesca Giani

Approfondimenti

Incompatibilità, chiarezza da Consulta: ecco chi può investire capitali in farmacia

TAG: FARMACISTI, FARMACIE, FINANZIAMENTO DI CAPITALE, EREDITà, CESSIONE DELLA FARMACIA, INCOMPATIBILITà, CAPITALI IN FARMACIA

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