Pec obbligatoria per professionisti e imprese, previste sanzioni e sospensioni. Ecco le nuove regole
La casella di posta elettronica certificata (Pec) è un obbligo per i professionisti e ora chi non ce l'ha rischia la sospensione dell'attività. Ecco cosa prevedono le nuove regole
Che la casella di posta elettronica certificata (Pec) sia un obbligo per i professionisti si sa. Ma da adesso chi non ce l'ha rischia la sospensione dell'attività. Lo prevede l'articolo 37 del decreto-legge Semplificazioni varato dal governo il 16 luglio. Il decreto mira a dotare tutti gli italiani di un domicilio digitale per i rapporti con la pubblica amministrazione e un identificativo unico per accedere ai servizi di pubblica utilità anche di gestori privati. Dal 28 febbraio 2021, per identificare i cittadini che accedono ai loro servizi online le pubbliche amministrazioni utilizzeranno solo o la carta di identità elettronica, per chi ce l'ha, o lo Spid-Sistema pubblico di identità digitale, identificativo rilasciato da enti accreditati oggi adoperato da circa 6 milioni di italiani. Per dialogare con Inps, Agenzia delle Entrate etc, si potrà usare le vecchie credenziali di cui si è in possesso fino al 30 settembre 2021, dal 28 febbraio però niente nuovi password e Pin. Le amministrazioni che arrivano in ritardo al traguardo del 28/2 perdono un 30% della retribuzione di risultato. Per medici e farmacisti non in regola l'impellenza è adeguarsi.
Obblighi per professionisti e imprese
Per i professionisti - Tutti gli iscritti ad Albo ad oggi devono aver comunicato a norma di codice dell'amministrazione digitale (legge 82 del 2005) la Pec all'Ordine. Chi non lo ha fatto va diffidato dall'ordine stesso ad adempiere entro 30 giorni, e se non ottempera, il Collegio dovrà sospenderlo dall'Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Rischiano il commissariamento gli ordini che non pubblichino l'elenco "riservato" (consultabile solo online dalle Pa) con gli identificativi degli iscritti e la relativa Pec, o rifiutino di comunicarne i dati o non girino gli stessi dati all'indice nazionale Ini-Pec degli indirizzi di posta certificata degli iscritti. Una nota della Federazione degli Ordini dei farmacisti firmata richiama l'attenzione di tutti gli Ordini sulla necessitaÌ di inviare tempestivamente la diffida agli iscritti che non abbiano comunicato l'indirizzo Pec, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederàÌ alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale. Per le imprese - Entro il 1° ottobre tutte le società dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto pena sanzione fino a 2064 euro (articolo 2630 del codice civile). L'ufficio del registro delle imprese irroga la sanzione ed assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip. Se rileva un domicilio digitale inattivo, il Registro Imprese chiede alla società di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e in caso di silenzio cancella l'indirizzo dal registro ed avvia procedura sanzionatoria.
Iscrizione del domicilio digitale: ecco la procedura
Nuove iscrizioni - Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale. L'ufficio del Registro imprese che riceve una domanda d'iscrizione di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale non irroga subito la sanzione ma sospende la domanda in attesa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano indicato al Registro imprese competente il proprio domicilio digitale devono farlo entro il 1° ottobre 2020 pena sanzione.
Anche i cittadini posso avere identità digitale e Pec
I cittadini - Secondo l'articolo 24, infine, sancisce che oltre a professionisti e imprese, chiunque ha diritto di accedere ai servizi di identità digitale e domicilio digitale sia tramite la propria identità digitale sia tramite il punto di accesso telematico attivato dalla Presidenza del Consiglio. Un decreto dirà quando le comunicazioni Pa avverranno solo online, fino a quella data funzionano posta ordinaria o raccomandata A/R, o avvisi sulle modalità alternative di consegna. Specifiche tecniche - La nota Fofi ricorda come la Pa abbia "l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione Io). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021. Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni".
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A cura di Redazione Farmacista33
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