Pec. Obbligatorio attivarla, necessario consultarla. Ecco i rischi che si corrono
di Lara Figini
La Posta elettronica certificata è obbligatoria per i professionisti iscritti ad un Albo e ha un valore legale equiparabile a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli obblighi e le sanzioni per i farmacisti
Attivare e comunicare la Posta elettronica certificata per i professionisti iscritti a un Albo, farmacisti compresi quindi, è un obbligo di vecchia data. Il cosiddetto Decreto Semplificazioni ha dato una stretta, prevedendo sanzioni per chi non vi ottempera. Lo strumento, va detto, ha un valore legale equiparabile a una raccomandata con ricevuta di ritorno e sulla Pec transitano, per esempio, le notifiche delle cartelle di pagamento. Per questo, per chi ce l'ha attiva, è richiesta grande attenzione, in modo da prendere visione tempestivamente di tutti i messaggi importanti.
Obblighi Pec: sanzioni per i farmacisti che non vi ottemperano
Come si ricorderà, se l'attivazione della Pec e la sua comunicazione all'Ordine erano in realtà già obbligatori, con il cosiddetto Decreto Semplificazioni è stato messo a punto anche il sistema sanzionatorio. «Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco» è la previsione della norma «è obbligatoriamente soggetto a diffida, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza» e deve provvedere «entro trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio». La stretta, per altro, riguarda anche gli Ordini, che dovranno essere più incisivi nel far rispettare la previsione: «L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato» consultabile solo dalla Pa, «il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati, ma anche la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice» nazionale Ini-Pec «l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante».
Notifiche di cartelle esattoriali via Pec: i rischi per chi non la consulta
Il tema della Pec è uno di quelli che potrebbe essere sottovalutato ma i rischi «ci sono» spiega Maurizio Cini, presidente Asfi e professore all'università di Bologna: «la posta elettronica certificata ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno». Sulla Pec - così come risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI - PEC) -, d'altra parte, «possono transitare comunicazioni ufficiali importanti» e tra queste, dal primo giugno 2016, anche la notifica delle cartelle esattoriali per gli iscritti agli Albi o per le imprese individuali o costituite in società. Non solo quindi l'invito è di attivarla e comunicarla all'Ordine di appartenenza, ma anche «di prestarvi particolare attenzione. Se non viene consultata quotidianamente si rischia di non ricevere tempestivamente notifiche fondamentali e, nel qual caso, in mancanza di risposta, si incorrono in tutte le conseguenze del caso». Anche dall'Enpaf, che sul proprio sito vi ha dedicato un tutorial, viene ricordato che si tratta di «un aspetto da non trascurare perché anche l'Ente in diversi casi riscuote la contribuzione obbligatoria ricorrendo alla cartella di pagamento». Secondo la Cassa, «il livello di copertura degli iscritti all'Ente, pur essendo soddisfacente, non è integrale: in base agli accertamenti effettuati presso Ini Pec risultano privi dell'indirizzo di posta elettronica certificata circa oltre dodicimila iscritti». Da parte dell'Ente viene poi ricordato che «dal 2019 è stato avviato un processo di dematerializzazione documentale» con un «sempre più frequentemente ricorso alla posta elettronica certificata. Nel 2019 per esempio il bollettino di conguaglio del contributo obbligatorio agli iscritti degli Ordini di Roma e Milano è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata: l'operazione ha dato un buon risultato» e l'intenzione è di estenderla a tutti gli iscritti. Inoltre, «tutta la procedura relativa alla contribuzione dello 0,5% dovuta dalle società che gestiscono una farmacia privata e che sono caratterizzate dalla presenza maggioritaria di soggetti non farmacisti è veicolata tramite la posta elettronica certificata di cui le imprese, gestite in forma societaria sono obbligate a dotarsi».
Verificare la presenza dell'indirizzo Pec nel registro nazionale: ecco gli step
A ogni modo, è possibile verificare l'indirizzo Pec che risulta nel registro nazionale Ini-Pec: nella home page del sito www.inipec.gov.it è presente la funzione "Cerca indirizzo Pec" e, inserendo anche solo il codice fiscale, è possibile verificare la propria mail Pec e i dati di iscrizione all'Ordine.
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A cura di Redazione Farmacista33
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