Prezzi Dpi e gel, Federfarma e Fofi: no a rincari e speculazioni. Denunciare casi, sono danno per categoria
Praticare attività speculative sulla vendita di prodotti di prima necessità come mascherine e gel disinfettanti è reato penale punito con la reclusione e sanzioni fino a euro 25.822
Praticare attività speculative sulla vendita di prodotti di prima necessità, come mascherine, gel disinfettanti, è reato penale punito con la reclusione e sanzione (fino a euro 25.822) come pure lo è l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Il monito a evitare rialzo dei prezzi e speculazioni su mascherine e altri prodotti di nuovo molto richiesti, arriva dai vertici di Federfarma e Fofi in una comunicazione congiunta in cui ricordano da una parte i termini di legge e dall'altra una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito, nonché le conseguenze di tali pratiche commerciali.
Speculazioni pesano negativamente su giudizio dei cittadini
Il messaggio delle rappresentanze non lascia ombre: in questo momento di recrudescenza dell'emergenza sanitaria farmacisti e farmacie danno prova "ancora una volta, di alto senso di responsabilità nell'espletamento quotidiano delle proprie attività" e più della prima ondata "i cittadini guardano ai farmacisti come elementi fondamentali per la dispensazione di consigli sanitari, osservandone, al contempo, il corretto comportamento". Sul giudizio dell'utenza incidono negativamente "purtroppo, alcune segnalazioni, provenienti proprio dai cittadini, relative alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine Ffp2) a prezzi palesemente alterati, senz'altro avulsi dalle ordinarie dinamiche di mercato".
Codice penale e Corte di cassazione: è reato
Da qui l'opportunità del richiamo alle regole. Da una parte il codice penale: "Praticare attività speculative sulla vendita di prodotti di prima necessità (mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all'art 501-bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il rincaro sul mercato interno". Dall'altra gli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 14534/1989 della Sez. VI, che evidenziato che "ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. ... omissis... Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale", però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia)". È evidente, quindi il divieto di "variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un danno all'economia nazionale" conclude la nota che invita a denunciare "presso le Autorità competenti eventuali fenomeni speculativi, che, come tali, realizzano senz'altro un evidente pregiudizio a carico dell'intera categoria".
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A cura di Redazione Farmacista33
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