Tamponi rapidi calmierati, operatività e adempimenti per le farmacie
Nel Decreto uscito dal Consiglio dei ministri è previsto l'obbligo per le farmacie che somministrano i test antigenici rapidi di applicare i prezzi calmierati. Ecco quali sono gli adempimenti e l'operatività
L'obbligo per le farmacie che somministrano i test antigenici rapidi di applicare i prezzi calmierati è contenuto, insieme alla ulteriore stretta sul Green Pass, nel Decreto, uscito dal Consiglio dei ministri nella seduta di giovedì scorso, nel quale viene richiamato il Protocollo tra Commissario e rappresentanze delle farmacie. Che cosa potrebbe cambiare operativamente per le farmacie? Quali sono i contenuti del Protocollo? Vale la pena fare un punto.
Tamponi calmierati, gli obblighi e le sanzioni per le farmacie
A essere previsto dal Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore, è che "le farmacie" che somministrano test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19 "sono tenute ad assicurarli, sino al 31 dicembre 2021, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa" stipulato tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le rappresentanze delle farmacie. "In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa", con multe "tra 1.000 e 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni".
Due fasce di prezzo massimo: 8 euro sotto i 18 anni, 15 per gli altri
Come si ricorderà, secondo il Protocollo sono due le fasce di prezzo massimo a cui effettuare i tamponi antigenici rapidi: se la prestazione è a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni la spesa per il cittadino sarà di 8 euro, mentre a partire dai 18 anni il costo sarà di 15 euro. Per quanto riguarda, la remunerazione complessiva che spetta alla farmacia per ogni test eseguito è di euro 15. Nel caso in cui quindi il tampone vada a un minore, ci sarà un contributo da parte delle casse pubbliche di 7 euro, a integrazione di quanto versato dal cittadino, per arrivare al totale stabilito. La cifra di 15 euro, a ogni modo, è considerata "comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido". Il Protocollo stabilisce anche che "la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera sanitaria".
Tamponi gratis per chi non si può vaccinare: da definire modalità applicative
Oltre ai prezzi calmierati, dal Decreto viene previsto anche "un Fondo per la gratuità dei tamponi al fine di assicurare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Covid, a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base della certificazione". In questo caso, le "modalità applicative del rimborso dell'effettuazione dei tamponi gratuiti per coloro che ne hanno diritto dovranno essere definite mediante un successivo atto amministrativo". Infine, nella versione del testo pubblicato in Gazzetta, si prevede che "l'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi, aderenti al relativo protocollo d'intesa".
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A cura di Redazione Farmacista33
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