Obbligo vaccinale sanitari: sospensione, guarigione e rientro al lavoro. Le nuove indicazioni del Ministero
Per i sanitari, farmacisti inclusi, la guarigione da Covid-19 non serve a revocare o a evitare la sospensione per mancato obbligo vaccinale
Per i sanitari, farmacisti inclusi, la guarigione da Covid-19 non serve a revocare o a evitare la sospensione per mancato obbligo vaccinale. La revoca e il conseguente rientro al lavoro è possibile al completamento del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della dose di richiamo, secondo i tempi previsti. A chiarirlo è il Ministero della Salute, in una circolare in cui risponde ad alcuni quesiti, posti in particolare dalla Federazione degli ordini dei medici, relativi all'applicazione delle previsioni.
Obbligo vaccinale e guarigione: l'intervento del Ministero
Il quadro normativo sull'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie si è andato componendo per successivi interventi legislativi e attraverso circolari interpretative del Ministero. Una delle ultime questioni poste ha riguardato proprio come considerare i dati relativi alle guarigioni dei professionisti, che, per altro, prima del 7 febbraio non erano presenti nella piattaforma nazionale DGC. Per il Ministero, gli Ordini sono tenuti alla "verifica automatizzata, attraverso la piattaforma nazionale DGC, del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione". Se, quindi, la guarigione da Covid-19 è considerata valida per il Green Pass, allungandone eventualmente la durata, non ha effetti invece per l'esercente una professione sanitaria, che, se non vaccinato nei tempi, risulterà al controllo comunque inadempiente rispetto all'obbligo e passibile di sospensione.
Le diverse casistiche per i sanitari
Da parte della Fnomceo era poi stata segnalata un'altra casistica: "la difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale, qualora risultasse guarito successivamente al provvedimento di sospensione". Per il Ministero anche in questo caso resta valido il dettame normativo: "la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo. La guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione", che, ripete il Ministero, "consegue esclusivamente al completamento del ciclo primario o alla somministrazione della dose booster". L'esercente la professione sanitaria, pur guarito, dovrà comunque attenersi al programma vaccinale e alla tempistica indicata.
Le verifiche relative ai farmacisti e il rientro al lavoro
Per quanto riguarda i farmacisti, la Fofi ha spiegato che, sulla base delle indicazioni ministeriali, a partire dalla interrogazione della piattaforma di martedì scorso "non vengono più considerati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, i certificati di guarigione. Tale informazione invece era stata presa in considerazione dal 7 febbraio". Ai farmacisti che risulteranno guariti e non vaccinati "gli Ordini, nel rispetto della normativa vigente, invieranno la lettera di "Invito ad adempiere" chiedendo di produrre, nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In attesa del prossimo aggiornamento sulla situazione, che dovrebbe arrivare a breve, i dati che erano stati diffusi a inizio febbraio davano comunque l'idea di un fenomeno che era stato definito "sotto controllo" dal presidente Fofi Andrea Mandelli: "Il 98,5% dei farmacisti iscritti all'Albo risultava vaccinato contro il Covid-19 e i farmacisti sospesi, al primo febbraio, erano pari a 1719, in prevalenza per inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto per legge per i professionisti e operatori in campo sanitario - l'1,7% del totale dei 101.000 iscritti".
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A cura di Redazione Farmacista33
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