Fisco e Tributi
21 Maggio 2025L’Agenzia delle Entrate conferma che tutte le componenti della nuova remunerazione non includono l’IVA, ma costituiscono la base su cui l’imposta va applicata separatamente. Validata anche la struttura della Distinta Contabile Riepilogativa già adottata dalle farmacie convenzionate

Tutte le quote di spettanza delle farmacie, previste dalla nuova remunerazione a partire dal 1° marzo 2024, non sono “comprensive dell’IVA”, costituiscono la base imponibile su cui va applicata l’aliquota Iva ridotta del 10%. L’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di consulenza giuridica di Federfarma confermando la correttezza della Dcr predisposta e sottoposta a valutazione dell’Agenzia.
Federfarma aveva richiesto la consulenza giuridica dopo che l’Agenzia aveva risposto, a gennaio, sul medesimo argomento a un interpello dell’APS della Provincia Autonoma di Trento. Con la risposta del 20 maggio l’Agenzia ha confermato quanto già indicato nel merito del trattamento, ai fini dell’IVA, della remunerazione prevista Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 225 -226 - 227, della legge n. 213 del 2023).
L’Agenzia ha confermato che tutte le componenti della nuova remunerazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (sia variabili che fisse, comprese quelle aggiuntive) sono soggette a IVA al 10%. Queste somme costituiscono la “base imponibile della cessione di beni al SSN (ex art. 2 DPR 633/1972) sulla quale l’Iva va calcolata a parte, non è già inclusa.
“Nell’ambito del rapporto in convenzione tra il SSN e le farmacie - scrive l’Agenzia - le quote, determinate ope legis, assumono rilievo ai fini Iva, con applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972”.
L’Agenzia ha quindi confermato la correttezza della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) elaborata da Federfarma, che recepisce già “l’impostazione corretta dell’IVA. Per Federfarma questo chiarimento è “definitivo e inequivocabile”.
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