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Fisco e Tributi

25 Giugno 2025

Dl Fiscale: novità su redditi, versamenti e proroghe tasse per professionisti autonomi e dipendenti

Pubblicate in Gazzetta le nuove Disposizioni urgenti in materia fiscale (Dl 17 giugno 2025, n. 84) in vigore dal 18 giugno. Al centro della riforma l'aggiornamento della normativa contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Ecco le novità di interesse per farmacie e farmacisti

di Simona Zazzetta


Dl Fiscale: novità su redditi, versamenti e proroghe tasse per professionisti autonomi e dipendenti

Con la pubblicazione in Gazzetta delle Disposizioni urgenti in materia fiscale (Dl 17 giugno 2025, n. 84) dal 18 giugno sono in vigore alcune modifiche che intervengono sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi, nonché sulla tassazione dei redditi da lavoro autonomo e dei redditi diversi. Al centro della riforma c’è un aggiornamento della normativa contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con l’obiettivo di chiarire alcune fattispecie, riequilibrare il trattamento fiscale di particolari attività professionali e favorire la semplificazione.

Novità per i professionisti: redditi e tassazione delle plusvalenze

A segnalare le novità è una circolare della Fofi che mette in evidenza alcune disposizioni previste dall’Art. 1 del decreto “di particolare interesse” per i farmacisti che operano come liberi professionisti (per esempio titolari di farmacia o soci in società tra professionisti), e in parte anche come lavoratori dipendenti, se coinvolti in trasferte o attività che comportano spese deducibili.

Una delle principali novità riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla “cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo”: queste non rientrano più nel regime della tassazione separata. Viene quindi esclusa questa tipologia di plusvalenze dal perimetro di applicazione dell’art. 17 del TUIR, spostando l’attenzione su altri elementi: “tale regime è applicabile solo ai corrispettivi percepiti – anche in più rate – nel periodo d’imposta a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali”. 

Allo stesso tempo, gli interessi e i proventi finanziari maturati nell’ambito dell’attività professionale “non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo”, ma diventano redditi di capitale; pertanto, non concorrono alla formazione del reddito professionale.

In parallelo, le plusvalenze e le minusvalenze legate alla cessione di “partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse quelle in società tra professionisti ed in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis del TUIR” vengono qualificate come redditi diversi. Si tratta di una ridefinizione utile a delineare meglio le categorie reddituali in un contesto dove le forme organizzative dell’attività professionale si sono evolute, includendo anche le società tra professionisti. La Fofi ricorda che l’articolo 177-bis “sancisce il principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali”. Quindi per effetto della attuale modifica tali plusvalenze (minusvalenze) sono ricomprese, in ogni caso, nella categoria dei redditi diversi, se realizzati da esercenti professioni in forma individuale o collettiva.

Deducibilità trasferte e spese lavoratori dipendenti e autonomi

Viene poi chiarita la questione della tracciabilità delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, ai fini della determinazione del reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi. L’obbligo di pagamento tracciabile, rilevante ai fini IRPEF, IRES e IRAP, si applica solo a “spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano escludendolo invece per le spese sostenute all’estero”.

Un altro intervento riguarda le spese di rappresentanza “ovunque sostenute” da lavoratori autonomi: saranno deducibili fino all’1% dei compensi percepiti, ma solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Operazioni straordinarie tra professionisti

Infine, il decreto interviene anche sulle operazioni straordinarie tra professionisti (fusioni o riorganizzazioni societarie tra farmacie o professionisti) che rientrano nelle “fattispecie di esercizio associato delle attività professionali” previste dall’articolo 177-bis del TUIR. Sempre l’Art.1 del decreto-legge stabilisce che “tali operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto”.

Quindi, anche se queste operazioni producono vantaggi fiscali, non saranno considerate elusive purché rispettino la sostanza economica dell’attività e le finalità previste.

Split-payment: nuova gestione Iva società quotate

Il Decreto-legge interviene anche in materia di split payment, “meccanismo speciale di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni” che “consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta”. Con la modifica introdotta dall’Art. 10, dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate che fanno parte dell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Proroghe versamenti per contribuenti soggetti a ISA e in regime forfetario

L’Art. 13 del decreto posticipa al 21 luglio 2025 (dal 30 giugno) il termine per i versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell’IRAP e dell’IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Prevista anche un ulteriore differimento dei versamenti fino a 30 giorni dopo il 21 luglio (quindi entro il 20 agosto 2025), con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

TAG: FARMACISTI DIPENDENTI, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA), FISCO, DECRETO FISCALE, CONTRIBUTI, FARMACISTI

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