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03 Novembre 2021

Remunerazione aggiuntiva, il Decreto in Gazzetta. Ecco quanto spetta alle farmacie


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto attuativo relativo alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie introdotta in via sperimentale per il 2021 e il 2022

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto attuativo relativo alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie, introdotta in via sperimentale per il 2021 e il 2022. Si tratta di uno stanziamento di risorse per dare respiro a chi è più in difficoltà e stabilità al sistema, nonché una prima integrazione a quota fissa che va a superare il modello remunerativo basato esclusivamente sulla percentuale. Ma come funziona nel dettaglio l'operatività per le farmacie? Quale è la spettanza per i mesi già trascorsi?

La remunerazione aggiuntiva è in Gazzetta. Decorrenza dal 1° settembre

Come si ricorderà, è stato il cosiddetto Decreto Sostegni (Decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021) a prevedere una remunerazione aggiuntiva per le farmacie per "rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché alla vaccinazione anti Covid in farmacia". Si tratta di una quota riconosciuta "in via sperimentale" per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn "a decorrere dal primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022". A copertura sono previsti 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del fondo SSn. Le Regioni, a ogni modo, si legge nel Decreto in Gazzetta (n. 259 del 29 ottobre 2021), "monitorano con cadenza periodica la spesa sostenuta" e "al fine di rispettare il limite fissato provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate. Qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori, procedono al recupero secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria". Al contrario, "in caso di eccedenze, le risorse restano a disposizione delle Regioni per le finalità relative alla vaccinazione in farmacia". Per fare qualche esempio, per quanto riguarda le quote assegnate alle Regioni - contenute nell'Allegato 1 al decreto - si tratta di 7.378.810 euro per il 2021 e 22.142.433 euro per il 2022 per la Lombardia; per il Lazio, rispettivamente nei due anni, 4.956.180 e 14.872.289, per la Sicilia 4.456.782 e 13.371.129, e 4.608.789 e 13.829.580 per la Campania. Va detto poi che tali importi "non concorrono alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata".

Il dettaglio di quanto spetta alle farmacie

Entrando nel dettaglio di quanto spetta alle farmacie, per tutte "è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn" e "una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro, applicata a ogni confezione di farmaco a brevetto scaduto presente all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento". Oltre a questo, sono previste poi delle quote "tipologiche" per le farmacie a fatturato Ssn più basso: in particolare, "alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn, è dovuta una ulteriore quota tipologica aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale"; a quelle "rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, è dovuto 0,14 euro" in più; mentre "alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a 150mila euro che sono esentate dallo sconto Ssn" tale cifra è pari a 0,25 euro.

L'erogazione delle quote per i mesi già trascorsi

Come era già stato osservato in precedenza da Federfarma, in una comunicazione sull'House organ Filodiretto, "le quote aggiuntive devono essere riconosciute alle farmacie sui medicinali già presenti nella DCR del mese di settembre 2021. Dovranno essere concordate con le Amministrazioni regionali le modalità di conguaglio dei nuovi importi dovuti alle farmacie e non corrisposti con le DCR presentate finora a partire da quella relativa al mese di settembre 2021. Alle quote non si applicano le trattenute previdenziali (0,90% dovuto all'Enpaf), sindacali e convenzionali (0,02%), o l'Iva, in quanto il prezzo al pubblico dei medicinali non è stato toccato".

Francesca Giani

TAG: FARMACIA, FARMACIE, REMUNERAZIONE

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