Tamponi rapidi. Parafarmacie: Tar Marche rinvia a Consulta l’esclusiva alle farmacie
Il ricorso contro la Regione di sospendere la delibera che concedeva alle parafarmacie la facoltà di eseguire tamponi antigenici rapidi è stato rinviato alla Corte Costituzionale
La decisione sul ricorso contro la scelta della Regione Marche di sospendere la delibera che concedeva alle parafarmacie la facoltà di eseguire tamponi antigenici rapidi è stata rinviata alla Corte Costituzionale. Lo ha disposto il Tar Marche, secondo cui ci sono gli estremi per una valutazione in merito alla "questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 178/2020", cioè nella parte in cui la Legge Bilancio 2021, dispone che i tamponi antigenici rapidi "possono essere eseguiti solo presso le '...farmacie...'". È il passaggio che si legge nella sentenza con cui il Tar rinvia alla Consulta il ricorso operato dalle parafarmacie delle Marche e sostenuto dal Movimento nazionale liberi farmacisti, Unione nazionale dei farmacisti titolari di sola parafarmacia - Unaftisp, Federazione nazionale parafarmacie italiane (Fnpi). A segnalare la decisione dei giudici sono le stesse sigle che hanno fatto ricorso.
Sigle parafarmacie: Consulta si esprimerà sulla costituzionalità della norma
In una nota congiunta, le sigle denunciano una "situazione kafkiana, dove all'interno di una pandemia mondiale, in Italia si deve arrivare alla Corte Costituzionale per decidere se dei farmacisti laureati ed abilitati possano o non possano fare i tamponi per rilevare nuovi positivi al Covid 19 aldilà che questi operano in strutture diverse dalle farmacie. Una situazione che sfiora il ridicolo se valutata all'ombra della strenua opposizione con cui l'associazione dei titolari di farmacia (Federfarma) si oppone per impedire che dei colleghi con stessa preparazione professionale esercitano un'opera che sostanzialmente è in favore dei cittadini, tutti i cittadini". Entrando nel merito della sentenza, la nota mette in rilievo "quanto scrive lo stesso Tribunale rimandando la questione alla Corte Costituzionale, ovvero che esiste una "questione di legittimità Costituzionale" della legge che riservava alle sole farmacie la possibilità di effettuare i tamponi (dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178) rispetto agli art. 3 e 41 della Costituzione ovvero quelli che richiamano ai principi della pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini e quelli sulla libertà d'impresa". Le sigle concludono dicendo che "questo e solo questo sarà il quesito a cui la Corte Costituzionale dovrà rispondere. Dispiace che in una situazione di sofferenza generalizzata per la pandemia, costretti ad assistere alle lunghe file davanti alle farmacie per fare un semplice tampone, si debba ricorrere ai tribunali per una questione che una politica meno infiltrata da interessi corporativi avrebbe potuto risolvere in modo più semplice e veloce".
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A cura di Redazione Farmacista33
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