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20 Gennaio 2022

Dl Super green pass è legge. Novità su accertamento obbligo vaccinale per sanitari


Il decreto Super green pass è legge, novità in tema di accertamento della mancata vaccinazione per il personale sanitario e del Servizio sanitario, anche convenzionato

Novità in tema di accertamento della mancata vaccinazione per il personale sanitario e del Servizio sanitario, anche convenzionato: nell'ambito della procedura, che ormai attiene all'Ordine, per i farmacisti il mancato adempimento a seguito del quale il professionista è sospeso andrà comunicato non solo alla Federazione ed al datore di lavoro ma anche all'azienda sanitaria locale competente con cui il titolare della farmacia è convenzionato.
All'articolo 1 comma 4, il testo definitivo del decreto-legge Super Green Pass 172 del 26 novembre scorso, convertito in legge dopo il voto alla Camera con 276 voti a favore e 45 contrari, estende "all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista" la comunicazione dello status vaccinale del sanitario. Non è la sola novità: la sospensione resta valida fino a verifica dell'effettuata vaccinazione.
Lo si evince da una frase inserita al comma 6: "La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde Covid-19". Se l'iscritto all'Albo non vaccinato e destinatario di provvedimento disciplinare è dipendente da ente, farmacia, parafarmacia, l'Ordine gli chiederà gli estremi del datore di lavoro.


Green pass super ed ordinario

Il testo, che era già stato approvato e "blindato" in Senato, è lo stesso che originariamente introduce l'obbligo di terza dose di vaccino anti-Covid 19, poi portato dal Dl 221 del 23 dicembre e successiva circolare del Ministero della Salute del 28/12 a massimo quattro mesi di distanza dalla seconda dose, con emissione automatica di nuova certificazione verde, e nel contempo taglia da 12 a 9 mesi la durata del pass vaccinale. Ma soprattutto introduce il Green Pass rafforzato derivante da vaccinazione o da guarigione da utilizzarsi anche in zona bianca, ed estende l'obbligo di vaccinarsi dal personal sanitario al personale delle scuole, delle forze dell'ordine, delle strutture sanitarie, delle carceri. Altro elemento d'impatto è l'estensione all'uso dei mezzi di trasporto locale, agli alberghi, all'attività sportiva del green pass base, il cui utilizzo consente di tener valido per 48 ore l'esito di un tampone antigenico negativo o per 72 ore quello di un tampone molecolare negativo. In attesa della conferma dell'obbligo di super green pass dal 15 febbraio per gli over 50 disposto dal decreto-legge 221 a fine 2021, il decreto 172 convertito in legge afferma che il green pass base resta valido per tutti i lavoratori che si recano nei luoghi di lavoro.


Accertamenti degli Ordini e validità della sospensione

In merito al personale sanitario, il Dl 172 affida direttamente agli ordini il compito di verificare se gli iscritti si sono vaccinati e di sospenderli dall'esercizio dell'attività se non adempiono all'obbligo; prima tale compito era in capo alle Asl che chiedevano agli Ordini di sospendere l'iscritto a seguito del loro atto di accertamento. Proprio in quest'ambito il nuovo testo introduce all'articolo l'onere per l'Ordine dei farmacisti di comunicare il mancato adempimento vaccinale sia alla Fofi sia all'Asl. La vaccinazione resta infatti un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, come attestato dalla successiva norma che lega la verifica dell'adempimento alla generazione e presentazione all'Ordine del "green pass" valido. I giudici amministrativi stanno peraltro circoscrivendo la gravità dell'inadempimento dei professionisti che non si vaccinano. Con sentenza del 17 gennaio scorso, il Tar Lombardia ha rilevato che -per i sanitari- la sospensione dall'Albo dei non vaccinati vale per le sole attività che implicano contatti interpersonali. Nelle attività in cui non c'è rischio di contagio, ad esempio la telemedicina, un medico ben potrebbe effettuare televisite o un infermiere telemonitoraggi. Da tutto ciò discende che l'ordine non commina una sospensione integrale dall'iscrizione all'Albo ma solo dal diritto di svolgere prestazioni che comportino la diffusione del contagio. E' peraltro diritto del paziente essere informato dell'avvenuto adempimento vaccinale del professionista. La decisione ora può essere impugnata in Consiglio di Stato dall'Azienda sanitaria o dallo stesso Ordine dei Medici.

Mauro Miserendino

TAG: OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS

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