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14 Giugno 2022

Cashback fiscale in farmacia e tessera sanitaria: adempimenti, sanzioni e misure all’orizzonte


All'attenzione di Governo e Parlamento i provvedimenti da inserire nella Delega fiscale mentre l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul sistema Tessera sanitaria


Il cashback sanitario è la possibilità di ottenere le detrazioni delle spese sostenute in relazione ad acquisti tracciabili per visite mediche o per medicinali - nella misura del 19% - senza dover attendere il momento della dichiarazione dei redditi. La misura, se confermata, potrebbe fare parte del pacchetto di provvedimenti relativi al testo coordinato della Delega fiscale su cui i partiti di maggioranza e il Governo sono al lavoro da diverso tempo per trovare un accordo e che potrebbe vedere avviare l'esame in Commissione Finanze della Camera da domani. Intanto, diverse sono le scadenze e gli adempimenti che si stanno profilando all'orizzonte, dal sistema tessera sanitaria, su cui di recente c'è stato un ulteriore chiarimento dall'Agenzia delle Entrate, sino all'Assegno unico universale.

Cashback fiscale per spese sanitarie: aperto il dibattito. Le ricadute per le farmacie

Il cammino della Delega al governo per la riforma fiscale ha visto un dibattito molto acceso e martedì dovrebbe vedere l'avvio dell'esame in Commissione Finanze della Camera sulla base di un pacchetto di misure emerso in questi giorni dall'accordo tra i partiti di maggioranza e il governo, con emendamenti e riformulazioni ancora da approvare. Una misura che è stata al centro del dibattito, ma su cui sembrano esserci ancora diversi ostacoli, è il cashback fiscale, che potrebbe essere applicato in via prioritaria alle spese di natura sociosanitaria. Si tratta della possibilità di non dover più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di medicine e visite mediche, con un rimborso che potrebbe avere tempi più brevi e arrivare sul conto tramite "piattaforme telematiche diffuse", laddove il pagamento fosse effettuato con strumenti tracciabili. Secondo le bozze circolate, ma ancora da confermare, potrebbero essere il medico o la farmacia a comunicare all'anagrafe tributaria la volontà del contribuente di usufruire del cashback fiscale. Il provvedimento ha già incontrato diverse opposizioni sul suo cammino, e non sembra di facile attuazione - è probabile che richieda prima il riordino delle riduzioni delle cosiddette tax expenditures - ma potrebbe comunque trovare altre modalità di veicolo.

Tessera sanitaria e comunicazioni: i chiarimenti sul regime sanzionatorio

Sul fronte delle detrazioni, occhi puntati anche sul sistema tessera sanitaria. Di recente, l'Agenzia delle entrate (Risoluzione 22/E del 23 maggio 2022) ha fornito precisazioni in merito al regime sanzionatorio relativo a violazioni sulle comunicazioni dei dati delle spese al Sistema TS. In particolare, l'Agenzia ha ricordato che «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000». Sul punto l'agenzia ha chiarito che la sanzione di 100 euro si applica a ogni documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato senza alcuna possibilità di ricorrere al cumulo giuridico. Resta utilizzabile l'istituto del ravvedimento operoso, ma con la possibilità, qualora la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza originaria, di ridurre di un terzo la sanzione fino a un massimo di 20.000 euro, utilizzando il codice tributo 8912. Per quanto riguarda le tempistiche di invio dei dati, va ricordato che dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2022 i dati relativi al primo semestre di quest'anno ed entro il 31 gennaio 2023 i dati relativi al secondo. A decorrere dall'inizio del prossimo anno - salvo ulteriori interventi - il termine per l'invio dei dati relativi al singolo mese sarà quindi l'ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento.

30 giugno deadline per l'Assegno unico universale

Infine, tra le deadline all'orizzonte c'è anche quella del 30 giugno per la presentazione della domanda per l'Assegno unico universale, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli diversamente abili: non una vera scadenza, perché per chi provvederà a inoltrare la richiesta successivamente a questa data, a partire dal mese di luglio, avrà comunque diritto alla misura ma perderà le mensilità arretrate, da marzo a giugno. La prestazione decorrerà infatti dal mese successivo a quello di presentazione.

Francesca Giani

TAG: FARMACIE, SANZIONI, DETRAZIONI FISCALI, CASHBACK

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