Scontrino elettronico e registratore telematico: gli step per evitare sanzioni in caso di malfunzionamento
La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere soggetto a malfunzionamenti. Che cosa fare per evitare sanzioni
La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è un ambito che può essere soggetto a malfunzionamenti di varia natura ed è foriero di preoccupazioni legate alle possibili sanzioni. Che cosa occorre fare di caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico? Quale è la procedura per non rischiare sanzioni? A tornare sul tema è un recente articolo pubblicato da Sedivanews.
Blocco o malfunzionamento dell'RT: procedura e step da mettere in atto
Un blocco o un malfunzionamento del Registratore telematico è "tutt'altro che infrequente" tanto che si è "reso necessario" in più occasioni un "intervento dell'Agenzia delle Entrate", per chiarire "la procedura da seguire per non incappare in provvedimenti sanzionatori". Da ultimo, a entrare nel merito è stata la risposta a un Interpello [n. 247/2022] che ha ripercorso le "fasi" da porre in essere. "A fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT" che può consistere in una "qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente - quale per esempio, la singola cassa collegata a un server RT - o l'intero apparato" e che comporti di non essere "in grado di memorizzare e trasmettere nei termini al Sistema AE i dati completi e corretti", un primo passaggio da effettuare è quello di "porre l'RT in stato Fuori Servizio". Questo "consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati". Da parte dell'Agenzia, nel documento, vengono in ogni caso ricordate le "previsioni generali" che vanno messe in atto in queste situazioni, tra le quali "in primis la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato".
Registro di emergenza: caratteristiche e funzioni
"Nel contempo" specifica l'articolo "la farmacia dovrà comunque compilare correttamente il Registro di Emergenza, un registro cartaceo acquistabile in cartoleria". "La corretta tenuta del registro di emergenza" viene sottolineato, "contrariamente a come era in passato, rende non obbligatoria la trasmissione o ritrasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture". In ogni caso, "se ricavabile dall'hardware, la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo o a supporto del registro di emergenza".
Il rispetto delle prescrizioni "salva" dalle possibili sanzioni
Un ultimo punto precisato dall'Agenzia è che "qualora siano state rispettate le prescrizioni e, come già indicato in altre occasioni, liquidata in maniera corretta l'imposta - fatte salve specifiche ulteriori violazioni - non trovano applicazione le sanzioni (di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471)".
Con "riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto "fuori servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri - escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione - va precisato che la sanzione applicabile eÌ sempre di 100 euro per ciascuna trasmissione" è la conclusione.
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A cura di Redazione Farmacista33
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