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27 Giugno 2023

Farmacisti, collaborare con Forze dell’Ordine: obbligo deontologico e di legge


Il farmacista ha l'obbligo giuridico di collaborare con le Forze dell'ordine, per esempio nella pesatura degli stupefacenti. Ecco i riferimenti normativi e come certificare l'operazione


Il farmacista ha l'obbligo giuridico di collaborare con le Forze dell'ordine: in quanto persona idonea che non può rifiutare la propria opera è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica. Lo stabilisce sia il Codice di procedura penale sia il Codice deontologico del farmacista, come ricorda l'avvocato Gustavo Bacigalupo, avvocato dello studio associato Bacigalupo Lucidi di Roma.

La collaborazione è regolata dal codice penale e codice deontologico

L'avvocato, rispondendo a un quesito sul caso specifico di un farmacista a cui le Forze dell'ordine hanno chiesto la pesatura di stupefacenti, richiama l'art. 348 del Codice di procedura penale: "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".
Inoltre, viene indicato anche nell'art. 4 del Codice deontologico del farmacista, intitolato "Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari", che "Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica". Nei fatti, e non solo, un rifiuto del farmacista a prestare la collaborazione richiesta può esporlo a conseguenze su ambedue questi diversi versanti.

Come certificare l'esito della pesatura di stupefacenti

Nel caso particolare a cui fa riferimento l'avvocato inoltre viene anche posto il quesito su come attestare l'esito della pesatura. Bacigalupo suggerisce che come validazione potrebbero essere sufficienti "poche righe anche in carta libera, o sulla carta intestata della Farmacia, evidentemente seguite in calce dalla firma del titolare e/o, secondo i casi, del direttore responsabile, in cui egli dichiari di aver pesato all'interno dei locali della farmacia con esercizio in ....., Via ......., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri .... (carabinieri, agenti di polizia, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all'apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi ...... grammi".

TAG: FARMACISTI, CODICE DEONTOLOGICO, POLIZIA, CARABINIERI, STUPEFACENTI

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