Prezzi e sconti, nuove regole in vigore dal 1° luglio. Chiarimenti del Ministero su casi e sanzioni
Entreranno in vigore dal primo luglio le nuove regole in tema di annunci di riduzione di prezzo che riguardano anche prodotti venduti dalle farmacie
Entreranno in vigore dal primo luglio le nuove regole in tema di annunci di riduzione di prezzo che riguardano anche prodotti venduti dalle farmacie. Le misure derivano dalle modifiche apportate dalla normativa europea e recepite all'interno del Codice del consumo, con una serie di casistiche e di esclusioni che interessano anche i farmacisti. Di recente, sul punto, sono arrivate le Faq del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno ulteriormente chiarito i contorni di applicazione.
Modifiche al codice di consumo: cosa cambia per farmacie e farmacisti
Principio ispiratore della disciplina è la corretta informazione del consumatore, che deve essere messo nelle condizioni di poter valutare con immediatezza l'effettiva convenienza di un acquisto, e un primo aspetto implicato riguarda, appunto, le riduzioni di prezzo: ogni annuncio di riduzione di prezzo, è la previsione, deve riportare anche il prezzo applicato in precedenza, intendendo con questo il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l'applicazione della riduzione. A essere interessati dalle nuove regole, quindi, come si legge nelle Faq del Ministero, sono "tutti gli annunci - effettuati in ogni canale di distribuzione", fisico o online - "che diano l'impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. È da considerarsi rilevante ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo". Ma, va detto, "la norma si applica solo ai beni e non ai servizi". In generale, come specificato da una circolare di chiarimento di Federfarma, "la norma non riguarda le fluttuazioni e le diminuzioni che non implichino annunci di riduzione e, pertanto, non riguarda i meccanismi a lungo termine che consentono ai consumatori di beneficiare sistematicamente di prezzi ridotti. A titolo esemplificativo, una riduzione di prezzo, rientrante nella normativa, si può annunciare in termini percentuali - "sconto del 20%" - oppure assoluti - "sconto di 20 euro"; indicando un nuovo prezzo (inferiore) insieme al prezzo applicato in precedenza; mediante qualsiasi altra tecnica promozionale, per esempio "acquista oggi e non paghi l'IVA", che indica al consumatore che la riduzione del prezzo eÌ pari al valore dell'IVA.
Prezzo precedente: come identificarlo correttamente
Ma come si identifica il prezzo precedente? Il prezzo precedente, "da assumere quale riferimento per l'annuncio di riduzione, è quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita (ad es. prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio) presso cui si effettua l'acquisto". Per esempio, esemplificano ancora le Faq, "se l'annuncio della riduzione di prezzo offre uno "sconto del 50 %" e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare "100 euro" quale "prezzo precedente" barrato, sulla cui base calcolare la riduzione del 50%, anche qualora l'ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore". Va chiarito che "il cartellino esposto nel presidio, rientra tra i canali di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori".
Le casistiche di applicazione e le esclusioni: qualche esempio
La disciplina prevede, poi, una serie di casistiche per le quali non trova applicazione. Innanzitutto, l'obbligo "eÌ escluso per gli annunci di riduzione del prezzo di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente". A essere escluse sono poi, per fare qualche esempio, "le vendite sottocosto; la pubblicità comparativa, comprendendo anche il prezzo raccomandato sulla confezione dall'azienda produttrice; i casi in cui la riduzione del prezzo eÌ subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto - operazioni a premio, programmi fedeltà, attribuzione di buoni per successivi acquisti, riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa, riduzioni di prezzo su un paniere (ad es. una o più linee, una o più marche) condizionate all'acquisto di un numero minimo di pezzi o entro un numero massimo di pezzi, sconti sull'acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto". Altre casistiche possono riguardare "promozioni soggette a condizioni (ad es. il 3 per 2); le offerte ad personam, per esempio in occasioni speciali (il compleanno); riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato (sconto del 20% sul prodotto più caro); i buoni sconto condizionati a particolari requisiti, come per esempio il cashback; i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinate; i prezzi lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti; gli annunci generici sulla convenienza derivante dall'applicazione di prezzi continuativi (prezzi bassi sempre)". Va ricordato a ogni modo che "la violazione delle misure relative agli annunci di riduzione di prezzo eÌ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €516,46 a €3.098,74".
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A cura di Redazione Farmacista33
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