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22 Luglio 2020

Covid-19. Misure sicurezza in farmacia: ecco le spese ammissibili per credito di imposta. Ma copertura è a rischio


Prodotti detergenti e disinfettanti, Dpi, ma anche pannelli protettivi e dispositivi elimina-code. Sono alcune delle spese sostenute dalle farmacie che sono oggetto di un credito di imposta del 60%

Prodotti detergenti e disinfettanti, Dpi, ma anche pannelli protettivi e dispositivi elimina-code. Sono alcuni esempi delle spese che i titolari di farmacia possono aver sostenuto in questi mesi - o sosterranno entro la fine dell'anno - per garantire un ambiente sicuro per farmacisti e utenti e che, secondo la legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio, sono oggetto di un credito di imposta pari al 60%. La comunicazione obbligatoria alla Agenzia delle Entrate per poterne beneficiare è online dal 20 luglio ma, poiché è stato previsto un plafond nazionale, l'entità della erogazione varierà in base al numero di domande complessive e i timori sono che la coperta sia troppo corta, «rendendo più complessa la valutazione di convenienza del sostegno, che presenta alcune criticità specifiche per le farmacie» fa il punto Stefano De Carli, commercialista dello studio Luce di Modena.

Su credito di imposta grava plafond nazionale

Come si ricorderà, per favorire l'adozione di misure di contenimento del contagio da Covid-19, è stato previsto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 DL 34/2020), che è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro a beneficiario - corrispondenti a 100.000 euro di acquisti. Per usufruirne, è necessario inoltrare una richiesta per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 settembre - la modulistica è online dal 20 luglio -, indicandovi sia le spese già sostenute sia quelle preventivate fino a fine anno. Ma, spiega De Carli, una prima criticità consiste nel fatto che «non viene specificato con quali criteri possano essere evidenziati gli importi previsionali e cosa succeda se, a consuntivo, le somme indicate si rivelino inferiori, o, peggio, superiori a quelle effettivamente sostenute». A ogni modo, è possibile «sostituire la comunicazione con una successiva».

Plafond nazionale di 200 milioni di euro. Ecco come funziona percentuale di riparto

Ma ciò che sembra mettere in discussione la misura, con dubbi sulla «convenienza, è il plafond nazionale di contribuzione di 200 milioni di euro per tutta Italia. La complessa ricerca dei dati da inserire nella comunicazione rischia di essere vanificata dal modesto ammontare di risorse messe a disposizione a livello nazionale». In sostanza, «il credito d'imposta potrà essere utilizzato nei limiti di una percentuale che l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere nota, con un provvedimento, entro l'11 settembre. Tale valore sarà ottenuto rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. La percentuale sarà pari al 100% di quanto richiesto soltanto nel caso in cui l'importo totale delle domande non sia superiore al tetto di 200 milioni, mentre, per esempio, se la richiesta fosse pari a un totale di 200.000.000 di euro, la percentuale riconosciuta sarebbe del 10%. A mio parere - afferma il commercialista - è probabile che la percentuale di riparto che verrà comunicata risulti molto bassa. Vi è, al riguardo, un precedente: il bando indetto a maggio per il rimborso dei dispostivi di protezione individuale e che portava in dotazione 50 milioni di euro tramite la differente procedura del "click-day" è stato prenotato nei primi secondi di apertura, con una richiesta di circa 500 milioni - e una aggiudicazione quindi di circa il 10%. In considerazione di ciò e tenendo presente che il contributo oggetto della presente circolare riguarda l'intera annualità 2020 è presumibile ritenere che la percentuale che verrà riconosciuta sarà ancora più bassa».

Criticità in più per chi usa internamente Dpi e li vende al pubblico

Infine, un'ultima criticità riguarda la documentazione: innanzitutto «per quanto riguarda i Dpi e i dispositivi di sicurezza deve trattarsi di prodotti a sicura certificazione europea». Ma, c'è di più: «nessun accenno viene fatto per indirizzare a una corretta compilazione della modulistica quei soggetti, quali le farmacie, che oltre ad utilizzare internamente i dispostivi di protezione individuale o di sicurezza, ne fanno anche un commercio» anche perché «c'è una quasi totale mancanza di fatture di acquisto riferibili esclusivamente ad esigenze interne». Il consiglio, «per le spese che verranno sostenute da qui in avanti, è quello di fatturare a parte i dispositivi usati internamente», mentre per quanto riguarda il pregresso «si consiglia di stimare il numero di dispositivi per ogni addetto alla farmacia (compreso soci e titolari) per i giorni di apertura, a cui applicare il costo di acquisto unitario rilevabile dalla prima fattura ricevuta».

Lista delle spese ammissibili per credito di imposta

Tra spese ammissibili anche plexiglass e apparecchi elimina-code. Per quanto riguarda il credito, sono ammissibili al beneficio le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
«All'interno di quest'ultima categoria» conclude De Carli, «potranno, a rigore, essere ricompresi anche apparecchi elimina-code. Il consiglio, a ogni modo, è di considerare soprattutto le spese di importi più sostanziosi».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, COVID-19, SARS-COV-2

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