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07 Ottobre 2020

Antitrust, luce verde su accordo Cef-Catena Farmaceutica per affitto ramo d’azienda


Per l'Antitrust l'affitto da parte del Cef del ramo d'azienda di un grossista non costituisce concentrazione: la durata del contratto è breve e prevede la possibilità di recesso anticipato

Non costituisce concentrazione l'operazione di affitto del ramo d'azienda di un grossista, da parte di Cef, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dei farmaci. È la conclusione dell'esame dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicato nel Bollettino.

Antitrust: non costituisce concentrazione

A essere sotto esame dell'Antitrust è l'operazione di affitto, da parte di Cef, del ramo d'azienda di Catena farmaceutica S.p.A. "società attiva nel commercio all'ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, prodotti dietetici, alimenti per l'infanzia, oltre a tutti i prodotti che soddisfano le richieste d'acquisto delle farmacie, dei presidi e delle strutture sanitarie". Il ramo di interessa è "costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici strumentali allo svolgimento dell'attività di distribuzione dei farmaci esercitata presso l'immobile ubicato nel Comune di Lallio (BG)". L'accordo è l'affitto "pari a 12 mesi, senza che sia prevista alcuna clausola di rinnovo contrattuale; inoltre, entrambe le parti possono esercitare il recesso anticipato dal contratto". L'operazione, si legge nel Bollettino, "consiste nell'affitto di un ramo d'azienda che conferisce alla società affittuaria il controllo della gestione e delle risorse del ramo d'azienda oggetto di contratto d'affitto. Tale operazione, tuttavia, non costituisce una concentrazione in quanto la durata temporale del contratto d'affitto, pari a 12 mesi, risulta particolarmente breve ed è, inoltre, prevista la possibilità di recesso anticipato da parte di entrambe le società partecipanti all'operazione. Pertanto, l'operazione comunicata, non determinando una modifica duratura del controllo, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/90".

TAG: FARMACISTI, LEGISLAZIONE ANTITRUST, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, GROSSISTI, AUTORITà ANTITRUST

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