Login con

Farmacisti

26 Maggio 2021

Covid-19 e vaccini, scudo penale alle fasi finali. Un punto su norma e nodi aperti


Via libera dalla Camera al Dl di conversione del Decreto Covid che tra le misure contiene il cosiddetto scudo penale

Con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti, via libera dalla Camera al Dl di conversione del Decreto Covid (D.L. 44/2021), che, tra le altre misure, contiene il cosiddetto scudo penale relativo alle vaccinazioni anti-Covid, che esclude la "punibilità" per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nel corso della campagna vaccinale in corso. Una norma che ha suscitato il dibattito all'interno della categoria, soprattutto in chi ha sottolineato l'esigenza, piuttosto, di un argine "per scongiurare l'avvio di procedimenti penali o civili". Vale la pena fare un punto.

Scudo penale per vaccini: dibattito ancora aperto

A tornare sul tema è un articolo pubblicato ieri su Sedivanews. Con tale misura, è l'analisi, "il legislatore ha voluto offrire garanzie volte a rassicurare il personale sanitario coinvolto in prima linea nello svolgimento di una delle attività su cui sono state e sono tuttora riposte maggiori speranze per contrastare l'epidemia". Va rilevato che "l'operatore sanitario è a tutti gli effetti esecutore di un atto sanitario vincolato, di cui tra l'altro abbiamo ancora poca conoscenza". In questo contesto, l'esigenza di "introdurre una norma così formulata sembra indice della necessità, da più parti avvertita, di scongiurare pericolose iniziative giudiziarie che possano in seguito rivelarsi affrettate o, ancor peggio, meramente pretestuose".

L'esperto: la protezione per chi somministra c'era già

Ma, per come è formulato, lo scudo è in grado di raggiungere davvero tale obiettivo? "Già precedentemente all'introduzione del cosiddetto Decreto Covid" continua l'analisi "il panorama legislativo forniva una protezione al personale che somministra i vaccini", senza quindi la "necessità di un qualunque scudo di responsabilità". Va considerato che "lo Statuto della responsabilità dei professionisti (così come disciplinato dagli art. 5, 6 e 7 della legge 24/2017) si fonda sul principio per il quale non può considerarsi responsabile chi si sia comportato correttamente e abbia diligentemente rispettato le linee guide e le buone pratiche assistenziali".

Sanitario tutelato dal rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti

In particolare, "si evidenziano due nodi:
a) il primo afferisce alla configurazione di un nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e il sorgere di una patologia, dato che la causalità presuppone una ricostruzione eziologica molto stringente "al di là di ogni ragionevole dubbio" e non sicuramente una mera associazione temporale tra eventi;
b) il secondo riguarda la necessità di ravvisare un comportamento colposo in capo al sanitario che ha somministrato il vaccino, e si tratta del presupposto necessario perché possa muoversi un rimprovero al soggetto agente.
Nell'ipotesi in cui la responsabilità colposa dell'operatore sanitario sia a lui addebitabile a titolo di imperizia, la legge ne esclude la punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali". Al netto, quindi, "di eventuali errori di conservazione o somministrazione, qualora l'operatore sanitario si limiti a somministrare un vaccino approvato dalle autorità competenti e nel rispetto delle modalità prescritte, sembra remota ogni possibilità di fondare a suo carico un qualsiasi profilo di responsabilità".

Serve una misura contro l'avvio di procedimenti inopportuni

Ma, in realtà, "la ragion d'essere di uno scudo risiede" non tanto nel "prevenire forme di responsabilità", "quanto piuttosto nello scongiurare l'avvio di procedimenti penali o civile", e nell'"interposizione di un barrage all'avvio di iniziative giudiziarie inopportune". Si tratta, di fatto, di una "esigenza che neppure l'introduzione di tale scudo penale sembra essere in grado di soddisfare appieno".

Francesca Giani

TAG: VACCINAZIONE, FARMACISTI, VACCINO ANTI-COVID-19

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

07/10/2026

L’ipotesi di Ccnl dei circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, tra cui i farmacisti prevede incrementi medi complessivi a regime di 560 euro lordi mensili per 13 mensilità. Prima...

A cura di Redazione Farmacista33

29/09/2026

La dispensazione comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza e le indicazioni al paziente. Un approfondimento di Sinasfa chiarisce quando lo svolgimento di queste attività da...

A cura di Redazione Farmacista33

26/09/2026

Il farmacista libero professionista può svolgere l’attività al banco, coprire sostituzioni e collaborare anche continuativamente con una farmacia, purché il rapporto conservi i caratteri di una...

A cura di Studio Legale Farmatutela

17/09/2026

L’intesa con Assofarm prevede aumenti salariali, un’indennità professionale per i farmacisti e nuove misure per la conciliazione tra vita privata e lavoro. Mariani (Filcams): senza il rinnovo...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

EVENTI

AZIENDE

Alta protezione minerale 100% di origine naturale

Alta protezione minerale 100% di origine naturale

A cura di SVR

Le previsioni indicano una spesa sanitaria di circa 151,7 miliardi nel 2027, ma un’incidenza sul Pil al 6,3%. In attesa della manovra, Anelli chiede un piano straordinario per valorizzare i...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top