Certificazioni vaccinali e di guarigione da Stati Terzi: le indicazioni del Ministero
La certificazione vaccinale e di guarigione rilasciata da Stati Terzi per avere uguale efficacia del green pass deve riportare determinate informazioni. Le indicazioni nella circolare del Ministero
Il ministero della Salute ha emanato una circolare che norma i requisiti che le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciati dagli Stati Terzi devono riportare affinché siano utilizzabili regolarmente sul territorio italiano. La certificazione vaccinale per avere efficacia ai fini degli usi del green pass previsti dal Dl 23 luglio 2021, deve riportare i dati identificativi del titolare, quelli relativi al vaccino e di chi ha rilasciato il certificato e la data di somministrazione, inoltre dovrà essere redatta in italiano, inglese, francese o spagnolo, diversamente, deve essere accompagnata da una traduzione giurata. È quanto si legge nella nuova Circolare del Ministero "Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021" (cioè dall'articolo che definisce l'Impiego delle certificazioni verdi Covid-19).
Ordinanza del Ministero su ingressi in Italia con certificazione verde
La circolare fa riferimento all'accettazione di certificazioni vaccinali rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall'Ordinanza del Ministro della salute 29/07/2021, firmata ieri e pubblicata sul sito (Ordinanza 29 luglio 2021), che estende le misure restrittive per gli ingressi in Italia al 30 agosto 2021. In particolare, proroga le misure restrittive relative all'ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile, conferma quarantena di 5 o 10 giorni per i Paesi extraeuropei e della mini-quarantena anche dalla Gran Bretagna i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano. Per i Paesi europei e dell'area Schenghen, oltre che per Canada, Giappone, e Stati Uniti è prorogato il regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde.
Certificati vaccinali rilasciati da Stati Terzi
La circolare stabilisce che le certificazioni vaccinali dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); - data/e di somministrazione del vaccino; - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: - italiano; - inglese; - francese; - spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano. Per ottenere la certificazione i vaccini al momento accettati in Italia e autorizzati da Ema, sono: - Comirnaty (Pfizer-Biontech); - Spikevax (Moderna); - Vaxzevria (AstraZeneca); - Janssen (Johnson & Johnson).
Certificazione di guarigione accompagnata da una traduzione giurata
La circolare si occupa anche delle certificazioni di guarigione che, a loro volta, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.
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A cura di Studio Legale Farmatutela
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