Tamponi in parafarmacia. Le sigle: per Consiglio di Stato serve approfondimento con Corte Ue
Con un'Ordinanza il Consiglio di Stato interviene nella decisione della Giunta delle Marche di non concedere alle parafarmacie la possibilità di effettuare i test rapidi
Con un'Ordinanza, il Consiglio di Stato è intervenuto nel contenzioso nato dalla decisione della Giunta regionale delle Marche di non concedere alle parafarmacie la possibilità di effettuare i test rapidi, "dopo un'iniziale delibera autorizzativa" senza però, dirimere la questione nel merito, ma accogliendo "positivamente il ricorso" e fissando "due importanti punti". A dare questa lettura al parere dei giudici è una nota congiunta delle sigle, Movimento nazionale liberi farmacisti, Federazione nazionale parafarmacie italiane, Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Iialiane e Unione nazionale farmacisti titolari di sola parafarmacia che, insieme alle singole parafarmacie, si sono appellate al Consiglio di Stato dopo il respingimento del ricorso da parte del Tar Marche.
Consiglio di Stato non dirime pienamente ma fissa importanti punti
Con l'Ordinanza (n. 05163/2021), scrivono le sigle, il Consiglio di Stato, "pur accogliendo positivamente il ricorso, non dirime pienamente la questione ma fissa due importanti punti". Da una parte, i giudici affermano che i principi posti "sono rilevantie necessitano di approfondimento, anche ricorrendo alla Corte di Giustizia UE". Secondo il CdS, alla Corte europea va sottoposta la "questione interpretativa, prospettata dagli appellanti, se l'esecuzione dei "tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2" che l'art. 1, comma 418, della legge 30.12.2020, n. 178, ha consentito anche presso le farmacie dotate di locali idonei possa estendersi anche alle parafarmacie". "Questo perché - sottolineano le sigle - se ad eseguire i test sono laureati come quelli che operano in farmacia e hanno i locali a norma, il diniego mal si giustifica nel corso di una emergenza sanitaria come quella causata dal virus". Dall'altra viene messo in evidenza che "esiste un danno patrimoniale derivante dal mancato esercizio di una specifica attività" che "può trovare adeguata tutela attraverso la sollecita trattazione del merito dinanzi al Tar". Le Associazioni che hanno promosso il ricorso "esprimono il proprio apprezzamento per la sentenza che interpretano come tappa importante di una battaglia di giustizia e libertà. Questo pronunciamento è importante perché il problema è presente in tutte le regioni italiane, l'augurio è che per agevolare il tracciamento, dopo questa sentenza, in tutte le regioni sia permesso alle parafarmacie di eseguire i test utilizzando i farmacisti che vi operano a dare il loro contributo nella lotta alla pandemia".
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A cura di Redazione Farmacista33
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