Obbligo vaccinale e sospensione operatori sanitari. Ricadute sui farmacisti e nodi normativi
Il dibattito sull'obbligo vaccinale per i farmacisti solleva criticità sulle eventuali ricadute, in particolare sulla sospensione dall'attività professionale
Il discorso intorno l'obbligo vaccinale per i farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico, continua a sollevare il dibattito sulle eventuali ricadute, in particolare sulla sospensione dall'attività professionale, in particolare dopo la Circolare del Ministero inviata alle federazioni degli ordini delle professioni sanitarie. A tornare sul tema è un commento firmato da Maurizio Cini, docente di Tecnologia e legislazione farmaceutica, inviato a Farmacista33.
"Farmacista 33 di venerdì 24 settembre commenta una circolare del Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn - a firma della direttrice Dott.ssa Rossana Ugenti. Rifacendosi al testo originale della circolare sorgono alcune incertezze dovute però alla formulazione della norma di cui all'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76. Fin dalla pubblicazione del decreto è apparso chiaro che la sua applicazione ai farmacisti operanti nelle farmacie aperte al pubblico avrebbe comportato numerosi dubbi. Prima di tutto va segnalato che nelle farmacie operano anche persone non iscritte agli ordini sanitari per i quali non è presente alcun obbligo vaccinale. Si pensi ad esempio agli addetti alla vendita di prodotti non medicinali come cosmetici, alimenti ecc. Solo dal 15 ottobre questi soggetti dovranno disporre del green pass e potranno operare in piena legittimità nelle farmacie mentre i farmacisti sospesi dovranno astenersi da qualsiasi contatto col pubblico. La circolare è fumosa su questo aspetto ma non per colpa dell'estensore ma a causa della forzatura che il legislatore ha voluto frettolosamente introdurre in un testo scaturito da un disegno di legge (S 2138) che limitava l'obbligo ai sanitari a contatto con i degenti negli ospedali e nelle altre strutture di ricovero.
La circolare le Ministero della Salute
La circolare, inviata a tutte le federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie, sostiene che la condizione di "vaccinato" "deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione all'albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dall'esercizio della professione". Ebbene sembrerebbe che per iscriversi all'ordine dei farmacisti occorra, oltre alla laurea ed i documenti di rito, anche la certificazione vaccinale, per sempre? Si tratta certamente di una previsione limitata a questo periodo ma che potrebbe essere cogente solo dopo che, con legge, venisse modificata la normativa ordinistica. Ma poi, la sospensione dall'esercizio della professione di farmacista che cosa comporterebbe? Tutto l'impianto normativo di cui al testo di legge lascia chiaramente intendere che si tratta del divieto di svolgere la funzione paradigmatica del farmacista e cioè la dispensazione del farmaco e, se vogliamo, di svolgere quelle attività di servizio che implicano "contatti interpersonali". È proprio su questa locuzione che sono sorte interpretazioni almeno bizzarre e cioè che il farmacista non vaccinato o comunque sospeso non potrebbe nemmeno entrare nella farmacia (magari la propria), essendogli precluso il contatto anche con i colleghi in servizio o anche col personale "laico" e quindi non vaccinato. Tale tesi, che definire bizzarra è riduttivo, continua a circolare nel territorio della ASL della Romagna senza alcuna nota firmata ma diffusa con la tecnica del "passaparola". È evidente che gli effetti derivanti dalla norma di legge, e amplificati in questi giorni dalla circolare ministeriale, genera confusione nella categoria e disservizi, anche in grado di interrompere il servizio farmaceutico, laddove non sia possibile reperire farmacisti vaccinati fino al termine dell'obbligo, scadente il 31 dicembre prossimo".
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A cura di Redazione Farmacista33
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