Ccnl farmacisti: nuova classificazione del personale, carriera e sanità integrativa nell’ipotesi di rinnovo
Nell'ipotesi per il rinnovo del Ccnl ci sono strumenti di supporto all'attuazione delle misure previste o che pongono le basi per una contrattazione locale integrativa
Continua la campagna di informazione sull'ipotesi di contratto nazionale delle farmacie private da parte delle sigle confederali. Riconoscimento del ruolo professionale, possibilità di carriera e sanità integrativa sono alcuni degli aspetti oggetto di approfondimento, ma tra i punti sottolineati ci sono anche alcuni strumenti che possono essere di supporto all'attuazione delle misure previste - tra questi la commissione sulla professionalità - o che pongono le basi per una contrattazione locale integrativa.
La nuova classificazione del personale e la Commissione sulla professionalità
Come si ricorderà, l'ipotesi di contratto nazionale delle farmacie private è stata firmata tra Federfarma e le sigle confederali sedute al tavolo (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) il 7 settembre, a oltre otto anni dalla scadenza del precedente. Sui contenuti non sono mancate polemiche tra i dipendenti e da parte delle sigle confederali è stata avviata una campagna di informazione, con una serie di strumenti atti ad analizzare i principali aspetti del contratto. Un elemento di rilievo che viene evidenziato, come si legge nelle schede informative rilanciate anche dalla pagina Facebook di Farmacie.blog, il blog di confronto della Cgil dedicato al settore, riguarda la classificazione del personale: "Con il nuovo contratto viene creata una figura professionale, il livello Q2, che si inserisce tra il Q1 - direttore di farmacia - e il Q3 - farmacista con più di 24 mesi di anzianità. Questo significa che si articola in maniera più completa la progressione professionale del farmacista, non più ancorato al ruolo di collaboratore o direttore. Se un farmacista gestisce uno o più servizi all'interno della farmacia verrà riconosciuto il ruolo con il nuovo livello, con una differenziazione economica di 70 euro mensili. Tale incremento deve comunque sommarsi agli ulteriori 30 euro dell'indennità speciale quadri (ISQ), oggi riconosciuta al solo livello Q1". Un elemento di tutela consiste poi nel fatto che "nel testo del contratto è prevista anche una commissione sulle professionalità per aggiornare le classificazioni professionali alla nuova realtà".
Vaccini: compenso per la prestazione suscettibile di integrazioni regionali
Dal punto di vista delle nuove mansioni e della evoluzione professionale, "per la prima volta, in un contratto delle farmacie, viene riconosciuto un compenso per la prestazione professionale", anche se si tratta di una misura "sperimentale, legata all'emergenza sanitaria". L'importo, "non inferiore a due euro lordi per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista", è "aggiuntivo alla paga oraria" ed "è calcolato sulla base del contributo statale destinato alla farmacia per la singola vaccinazione, pari a 6 euro". Il fatto che nel contratto sia stato indicato un importo minimo ma non sia stato riportato un tetto massimo, ancora di più, rende tale cifra "suscettibile, dove ci siano le condizioni, di miglioramento". Viene rilevato, infatti, che "in alcune Regioni sono state stanziate risorse aggiuntive per le farmacie che hanno aderito al servizio. Questo permetterà di contrattare per migliorare l'importo", anche se "è necessaria partecipazione di tutti, senza la quale nessun contratto vive".
Sanità integrativa: sanzioni per chi omette il versamento
Vi è poi un ulteriore elemento che viene evidenziato: "viene sbloccata una situazione ferma da troppi anni. Dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori delle farmacie avranno diritto a fruire dell'assistenza sanitaria integrativa. I fondi di assistenza sanitaria integrativa garantiscono servizi sanitari gratuiti ai lavoratori iscritti: si tratta di un valore economico e di diritto primario. Il valore dell'assistenza sanitaria è di € 13. Il fondo dovrà essere identificato entro il mese di gennaio del 2022. In caso di ritardo nella sua individuazione, tale cifra sarà versata ai lavoratori, in ogni caso, in modo da "impedire una perdita di valore dell'istituto contrattato. È stata anche definita una sanzione per chi ometterà tali versamenti, una volta istituito il fondo".
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A cura di Studio Legale Farmatutela
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