Remunerazione aggiuntiva, operatività disomogenea. Il punto su funzionamento e dubbi aperti
La remunerazione aggiuntiva procede in modo omogeneo nei diversi territori. Quale è la situazione? Come funziona per le farmacie? Quale è la spettanza anche per i mesi già trascorsi?
La remunerazione aggiuntiva, che porta alle farmacie, sia pure in via sperimentale, uno stanziamento di risorse per dare respiro e stabilità al sistema, è stata dettagliata con il Decreto di fine ottobre, ma l'operatività non sembra procedere in maniera omogenea nei diversi territori. Quale è la situazione? Come funziona per le farmacie? Quale è la spettanza anche per i mesi già trascorsi?
Remunerazione aggiuntiva: step e funzionamento per le farmacie
Come si ricorderà, è stato il cosiddetto DL 41/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021) a prevedere una remunerazione aggiuntiva per le farmacie per "rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché alla vaccinazione anti Covid in farmacia". Si tratta di una quota riconosciuta "in via sperimentale" per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn "a decorrere dal primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022". A copertura sono previsti 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del fondo Ssn. A fine ottobre (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021) è stato poi pubblicato il Decreto ministeriale che ne ha dato attuazione: entrando nel dettaglio di quanto spetta alle farmacie, per tutte "è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn" e "una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro, applicata a ogni confezione di farmaco a brevetto scaduto presente all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento". Oltre a questo, sono previste poi delle quote "tipologiche" per le farmacie a fatturato Ssn più basso: in particolare, "alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn, è dovuta una ulteriore quota tipologica aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale"; a quelle "rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, è dovuto 0,14 euro" in più; mentre "alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a 150mila euro che sono esentate dallo sconto Ssn" tale cifra è pari a 0,25 euro. Va detto che è compito delle Regioni "monitorare con cadenza periodica la spesa sostenuta" e "al fine di rispettare il limite fissato provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate. Qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori, procedono al recupero secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria". Al contrario, "in caso di eccedenze, le risorse restano a disposizione delle Regioni per le finalità relative alla vaccinazione in farmacia". Per fare qualche esempio, per quanto riguarda le quote assegnate alle Regioni - contenute nell'Allegato 1 al decreto - si tratta di 7.378.810 euro per il 2021 e 22.142.433 euro per il 2022 per la Lombardia; per il Lazio, rispettivamente nei due anni, 4.956.180 e 14.872.289, per la Sicilia 4.456.782 e 13.371.129, e 4.608.789 e 13.829.580 per la Campania. Va detto poi che tali importi "non concorrono alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata".
Situazione disomogenea nei vari territori
Come era già stato osservato da Federfarma, a ridosso della pubblicazione del decreto in Gazzetta "le quote aggiuntive devono essere riconosciute alle farmacie sui medicinali già presenti nella Dcr del mese di settembre 2021. Dovranno essere concordate con le Amministrazioni regionali le modalità di conguaglio dei nuovi importi dovuti alle farmacie e non corrisposti con le Dcr presentate finora a partire da quella relativa al mese di settembre 2021. Per quanto riguarda la situazione nelle regioni, l'operatività sembra procedere a rilento. In Lombardia, ha fatto sapere una nota regionale, le farmacie riceveranno dalla dcr di novembre, e quindi nella prima metà di dicembre, la remunerazione. Le farmacie, si legge nella comunicazione di Federfarma regionale, inseriranno nella Dcr di novembre l'ammontare complessivo delle tre mensilità, utilizzando il campo riservato alle rettifiche. «Anche l'Emilia-Romagna» fa il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena «è tra le prime Regioni che permetterà l'inserimento già nella distinta contabile riepilogativa di novembre. Da quanto ci risulta, la distinta di novembre conterrà anche gli arretrati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre mentre quella di dicembre sarà a regime con le sole quote di competenza del mese».
Applicazione Iva e indicazioni ufficiali
In riferimento all'Iva, l'indicazione che era stata data fin da subito da Federfarma, sostenuta da alcune fonti, era di non applicarla. "Alle quote non si applicano le trattenute previdenziali (0,90% dovuto all'Enpaf), sindacali e convenzionali (0,02%), o l'Iva, in quanto il prezzo al pubblico dei medicinali non è stato toccato".
Non tutti però sono concordi: «Nel testo del decreto o nel successivo provvedimento applicativo del 29 ottobre» continua De Carli «non si trova esplicita traccia di esclusione o mancata applicazione dell'IVA. In mancanza di una presa di posizione ufficiale, per esempio dalla Agenzia delle entrate o dal ministero della Salute, pare più opportuno che la remunerazione integrativa debba essere considerata come componente accessorio del rimborso farmaci ordinario da parte del SSN e quindi entrare come componente aggiuntiva delle somme in ventilazione». In Lombardia l'indicazione arriva direttamente dalla Regione: i compensi provenienti dalla remunerazione aggiuntiva, specifica Federfarma Lombardia sulla base della circolare regionale, "non modificano i prezzi del farmaco e di conseguenza non sono soggette a iva. Inoltre, su tali rimborsi non si applicano le trattenute previdenziali (0,90% Enpaf), sindacali e convenzionali (0,02%) e lo stanziamento complessivo (50 milioni per il 2021, ripartito tra le Regioni in quota capitaria pesata) non concorrono alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del relativo tetto di spesa".
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A cura di Redazione Farmacista33
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