Obbligo vaccinale sanitari, in aumento rinvii a Corte costituzionale. Ecco gli orientamenti
I giudici ordinari e amministrativi hanno più volte rinviato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale in ambito sanitario
Con la fine dello stato di emergenza, si è dato il via a un percorso di normalizzazione delle attività e a un più marcato tentativo di convivenza con il virus. Alcune delle misure che hanno caratterizzato la gestione della pandemia, quali l'obbligo vaccinale per i sanitari, sono state riconfermate anche in questa fase, pur con qualche modifica. Ma non tutti i nodi sembrano risolti e c'è anche chi si chiede se, in relazione agli scenari di riferimento, si senta la necessità di un ulteriore ritocco. A sollevare la questione è un recente comento degli esperti di Sedivanews, che segnala come il clima, almeno in ambito giurisdizionale, stia cambiando.
Alcune Ordinanze rimettono legittimità alla Consulta
"Anche se il Covid-19 continua a circolare" si legge in un commento dei legali "al 31 marzo è cessato lo stato di emergenza" con un allentamento delle misure di contenimento e un tentativo di ritorno, nei limiti della situazione, alla normalità, e "sembra essere venuto meno" in parte anche il focus sulla pandemia. Si avverte, già dal mese scorso, nei diversi ambiti di istituzioni e società, un "cambio di rotta": si tratta di un'inversione che "parrebbero aver intuito anche i giudici ordinari e amministrativi, tant'è che - con alcune ordinanze, tutte del mese di marzo - hanno a più riprese rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale in ambito sanitario".
Tribunali amministrativi: gli orientamenti
Per fare alcuni esempi, ecco rassegna alcuni provvedimenti. La CGA Sicilia, è la disamina di Sedivanews, (Ord. del 22 marzo 2022), "dopo aver richiesto approfondimenti istruttori - affidati a un collegio - dubita in particolare della legittimità costituzionale della previsione (art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 - convertito in l. n. 76/2021) da un lato, dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro, in caso di inadempimento, della sospensione del sanitario dall'esercizio della professione. Il CGARS sospetta un contrasto delle disposizioni con il dettato costituzionale (artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione)". In particolare, a essere messi in luce sono "il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale", così come "nella fase di triage, la mancanza di approfonditi accertamenti, quali test di positività/negatività al Covid. Sono mancanze che, secondo il CGARS, non consentono di ritenere soddisfatta, perlomeno allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione posta dalla stessa Corte di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili". Un altro intervento ripreso è quello del Tar Lombardia (sez. I) del 30 marzo: "I giudici milanesi ritengono rilevante la questione di legittimità dell'obbligo vaccinale - dopo la modifica del dl 172/2021 - nella parte in cui non limita, come era previsto nella disciplina previgente, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale alle "prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2", per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità (di cui all'art. 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo)". A essere citato, poi, è anche il Tribunale di Catania (Sez. Lav.), in particolare nel provvedimento del 14 marzo: in questo caso, "il Tribunale pone l'accento sul mancato riconoscimento - a favore del dipendente pubblico esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario - di un assegno alimentare in caso di sospensione cautelare e/o disciplinare, laddove in particolare le norme regolatrici dell'obbligo vaccinale prevedono che per il periodo di sospensione non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".
C'è attesa. Restano aree da definire
La materia appare comunque in continuo divenire. In un intervento a firma dell'avvocato Rodolfo Pacifico nella rubrica dedicata al Diritto Sanitario di Farmacista33 viene ricordato il recentissimo Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania - Sezione Quarta), che, "in fase cautelare monocratica è stato chiamato a decidere la sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia ha accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale in capo al farmacista ricorrente - da cui l'immediata sospensione dall'esercizio della professione". Istanza che è stata respinta, "nelle more della trattazione collegiale, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale (giudice d'appello) in materia - secondo cui l'obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, che, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo. È stato poi anche chiarito che nelle fasi successive del processo, a condizione che sia ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, potrà essere trattata la questione di legittimità costituzionale - dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i. - che è stata prospettata".
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A cura di Redazione Farmacista33
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