Ricetta bianca dem gestibile in parafarmacia per Sop e Otc. Decreto in Gazzetta apre accesso a piattaforma
Le ricette bianche dematerializzate, contenenti farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, potranno essere gestite anche in parafarmacia. Il decreto in gazzetta
Le ricette bianche dematerializzate - contenenti farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica - potranno essere gestite anche in parafarmacia. È questo il contenuto del Decreto del ministero della salute e Mef pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che integra il precedente provvedimento del dicembre 2020 che aveva fissato le procedure di dematerializzazione delle ricette non a carico del Ssn.
Ricetta bianca dem (per Sop e Otc) anche in parafarmacia: pubblicato il Decreto
A essere previsto dal Decreto, emanato a inizio dicembre, è che "a fronte dell'utilizzo presso una parafarmacia da parte dell'assistito della ricetta" dematerializzata relativa "esclusivamente a farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità" previste per le farmacie, anche tramite servizi web". Il decreto arriva dopo la pronuncia di novembre del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso di diverse parafarmacie con cui avevano chiesto al Mef e al ministero della Salute di "provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché fosse garantito loro l'accesso alla piattaforma telematica del Servizio del Sistema Tessera Sanitaria (STS) in modo da poter leggere le ricette bianche elettroniche (Reb) mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso i loro esercizi commerciali".
Ripresa la sentenza del Tar del Lazio
In particolare, il Tar, da un lato, aveva ricordato che "la ricetta elettronica bianca consente di inserire nel documento digitale anche i farmaci c.d. SOP (senza obbligo di prescrizione) e i prodotti O.T.C. (Over the counter - sopra il banco), ossia i farmaci e prodotti alla cui vendita sono autorizzate, anche se non in via esclusiva, le Parafarmacie" e, dall'altro, aveva rilevato che "le Parafarmacie sono di fatto escluse dal processo di dematerializzazione della cosiddetta ricetta cartacea poiché non sono collegate al sistema telematico del STS che consente la lettura del c.d. promemoria della REB e quindi l'acquisizione delle REB. Le Parafarmacie sono abilitate all'accesso ai servizi telematici del STS solamente per quanto concerne il servizio "Spese Sanitarie", mentre non sono abilitate ad accedere al portale "Gestione Ricetta Elettronica Bianca" del STS per quanto concerne la lettura delle REB e l'erogazione dei relativi servizi. In questo modo viene precluso alle Parafarmacie la vendita dei prodotti avvalendosi del canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB), mentre gli esercizi commerciali delle Farmacie, collegate al STS con riguardo al portale "Gestione Ricetta Elettronica Bianca", possono commercializzare (anche) i prodotti che vendono le Parafarmacie beneficiando dei vantaggi derivanti dalla ricetta dematerializzata (REB). Il quadro normativo delineato fonda l'obbligo a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere. La Sentenza ha quindi richiesto al "MEF e ministero Salute di far fronte all'obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza".
Le modalità operative e il funzionamento
Da qui il Decreto, che quindi inserisce anche le Parafarmacie nel sistema di lettura delle ricette elettroniche bianche - per quanto non soggetto a obbligo di ricetta medica. In modo particolare le parafarmacie, si legge nell'allegato tecnico, "possono trasmettere unicamente i dati di erogazione dei farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da banco o di automedicazione. I servizi sono fruibili direttamente dagli attori coinvolti nel processo anche per il tramite del Sistema di accoglienza regionale (SAR) per le regioni che ne sono provviste". La "visualizzazione della ricetta prescritta, nel caso in cui la prescrizione contenga farmaci non erogabili dal soggetto richiedente viene bloccata e non è possibile consultare i dati inseriti dal medico" per i soggetti "che possono erogare unicamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica".
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A cura di Redazione Farmacista33
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