Pubblicità farmaci. Legittimo vietare leva su prezzi e vendite combinate. La sentenza della Corte di Giustizia Ue
La Corte di Giustizia Ue si è espressa sulla legislazione in vigore in Lettonia che vieta questo tipo di pubblicità, impugnata da una azienda. Ecco cosa stabilisce
La promozione pubblicitaria di medicinali che faccia leva sul prezzo è contraria al diritto dell'Unione europea in quanto favorisce l'uso irrazionale dei medicinali; pertanto, una norma nazionale che vieta questo tipo pubblicità basata su prezzi, offerte promozionali o vendite combinate di medicinali e di altri prodotti è compatibile con il diritto dell'Unione europea. Così si è espressa la Corte di Giustizia Ue sulla legislazione in vigore in Lettonia che vieta questo tipo di pubblicità, impugnata da una azienda.
Diritto europeo sulla promozione di farmaci: la direttiva 2001/831
A rivolgersi alla giustizia è stata Euroaptieka, società a responsabilità limitata lettone che esercita un'attività farmaceutica ed è proprietaria di farmacie. Nel 2016, l'Ispettorato della sanità pubblica lettone le ha vietato di diffondere una pubblicità relativa a una vendita promozionale di medicinali offrendo una riduzione del 15% sul prezzo d'acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. Nel 2020 la Euroaptieka ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte costituzionale lettone, contestando la legittimità della disposizione nazionale in questione alla luce della direttiva 2001/83. A sua volta la Corte Costituzionale della Lettonia ha formulato domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (su Farmacista33 - Diritto sanitario 25 maggio 2022le Conclusioni Avvocato Generale Corte di Giustizia UE - Corte giustizia Unione Europea, Concl. Avv. Gen., 09/12/2021, n. 530/20).
Una legislazione che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, si legge in un comunicato della Corte Ue, "su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti è compatibile con il diritto dell'Unione europea". Contenuti pubblicitari di questo tipo "favoriscono l'uso irrazionale dei medicinali e devono essere vietati dagli Stati membri". La normativa di riferimento, ricorda la Corte, è "la direttiva 2001/831 che armonizza le disposizioni sulla pubblicità dei medicinali, subordinandola a condizioni, restrizioni e divieti allo scopo di assicurare la tutela della sanità pubblica". Il giudice lettone, ha interrogato la Corte Ue "sull'interpretazione da dare alla nozione di "pubblicità dei medicinali" ai sensi di questa direttiva, e se questa comprendesse anche la pubblicità di medicinali indeterminati, cioè la pubblicità di medicinali in generale o di un gruppo di medicinali non identificati. Alla Corte viene richiesto anche se il divieto previsto da una disposizione nazionale lettone riguardo alla pubblicità mediante i prezzi e relativa a offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti sia compatibile con la direttiva in questione".
La definizione di pubblicità dei medicinali secondo l'Ue
Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte, afferma "anzitutto che la nozione di "pubblicità dei medicinali" comprende qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un medicinale determinato o di medicinali indeterminati. La direttiva 2001/83 definisce infatti tale nozione in modo molto ampio, come comprensiva di "qualsiasi" azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, inclusa, in particolare, la "pubblicità dei medicinali presso il pubblico"". E aggiunge: "Se la pubblicità di medicinali indeterminati fosse esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/83, i divieti, le condizioni e le restrizioni che essa prevede in materia di pubblicità a causa dei rischi che possono derivare da un uso eccessivo e sconsiderato di medicinali sarebbero in larga parte privati del loro effetto utile e l'obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da tale direttiva sarebbe ampiamente compromesso". Per la Corte "la diffusione di informazioni che incoraggiano l'acquisto di medicinali, giustificandone la necessità mediante il prezzo, annunciando un'offerta promozionale o facendo riferimento a una vendita combinata con quella di altri medicinali o prodotti, come quella vietata dalla disposizione nazionale contestata dinanzi al giudice del rinvio" ha una "finalità promozionale" e, qualora tali informazioni riguardino medicinali "rientra nella nozione di pubblicità dei medicinali".
Promozione di farmaci non soggetti a prescrizione
Per quanto riguarda poi la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2001/83, la Corte rileva che "la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, più specificamente coperti dalla disposizione nazionale chiamata in causa, è in linea di principio autorizzata da tale direttiva. Ma gli Stati membri devono tuttavia vietare, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica, qualsiasi contenuto pubblicitario che sia tale da favorire l'uso irrazionale di questi medicinali". E ricorda che "la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili può esercitare un'influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta operate dai consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare. Inoltre, pubblicità del tipo citato possono indurre i consumatori finali ad acquistare e a consumare tali medicinali sulla base di un criterio economico, senza che sia effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete. Contenuti pubblicitari del genere assimilano inoltre i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo". (SZ)
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A cura di Redazione Farmacista33
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