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22 Giugno 2024In vista del periodo estivo, cresce l’attenzione sulle ferie e non mancano i dubbi e domande da parte dei farmacisti collaboratori e dei titolari. Maturazione, conteggio, mancata fruizione, malattia, sono i temi su cui ci sono maggiori dubbi. Il punto dei consulenti

In vista del periodo estivo, cresce l’attenzione sulle ferie e non mancano i dubbi e domande da parte dei farmacisti collaboratori e dei titolari. In che modo vengono maturati i giorni di ferie? Come funziona il conteggio? Che cosa succede se il lavoratore non riesce a fruirne nei tempi previsti? Come ci si comporta nel caso insorga una malattia? A fare il punto, una serie di approfondimenti, pubblicati nel corso dell’anno da Sedivanews.
Ferie: le previsioni della normativa e le peculiarità del Ccnl
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, che hanno la funzione di reintegrare le energie fisiche e psichiche e di consentire di dedicarsi alle relazioni affettive e sociali, e, al contempo, i datori di lavoro devono mettere i dipendenti nelle condizioni di poter fruire del periodo obbligatorio entro i termini previsti. «La scelta del periodo di ferie» emerge dagli approfondimenti dello Studio Bacigalupo Lucidi e da un webinar dedicato consultabile nella pagina di Sedivanews «è demandata al datore del lavoro, che ha in capo la funzione organizzativa dell’azienda, ma è importante che il datore tenga conto in maniera equilibrata sia delle esigenze aziendali sia delle esigenze dei lavoratori» spiega Maria Luisa Santilli. «Il lavoratore, di contro, deve essere in accordo con il datore nella scelta del periodo; non è comunque obbligato a chiedere le ferie per iscritto. In generale, è importante che nell’uno e nell’altro caso le comunicazioni avvengano con largo anticipo. Se la farmacia decide un periodo di chiusura, tutti i lavoratori usufruiranno di quel periodo di ferie».
Maturazione del rateo di ferie: come si calcola e i paletti
Per quanto riguarda la maturazione delle ferie, «questa avviene in dodicesimi e sulla base dei mesi di lavoro prestato. Il rateo mensile tiene conto della frazione di giorni superiore a 15 e questo ha un peso soprattutto in riferimento all’inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro. Se per esempio l’assunzione avviene il 18 del mese, il rateo non viene maturato. Va detto poi che ci sono assenze che fanno maturare il rateo di ferie, quali la maternità, la malattia, le ferie stesse, ed altre che non lo consentono, come per esempio la maternità facoltativa, l’aspettativa, l’assenza ingiustificata». Il datore di lavoro «ha la facoltà di modificare il periodo di ferie, ma in questo caso è molto importante che venga comunicato al lavoratore con largo anticipo».
Anche il part time «ha diritto allo stesso periodo di ferie in termini di giorni: la differenza rispetto al full time riguarda la retribuzione, che va rapportata all’orario di lavoro (se al 50% o altro). Va ricordato poi che la malattia che dovesse insorgere durante il periodo sospende le ferie, che saranno riprese al termine della malattia stessa».
La misura delle ferie e i termini: le previsioni per i dipendenti di farmacia
Uno dei temi su cui collaboratori e titolari richiedono più spesso delucidazioni è il numero di giorni di ferie: «la normativa generale stabilisce che il lavoratore ha diritto a quattro settimane, le prime due da fruire entro l’anno di maturazione, le seconde due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. A fornire però le specifiche per i lavoratori della farmacia privata è il Ccnl che nel dettaglio prevede 26 giorni di ferie l’anno e che porta da 18 a 24 i mesi entro cui è necessario usufruire delle seconde due settimane di ferie maturate».
Questo è un aspetto su cui va richiamata l’attenzione: «Nel caso in cui il datore non metta il dipendente nelle condizioni di godere le ferie entro i 24 mesi successivi all’anno di maturazione è tento a pagare i contributi sul periodo di ferie maturate e non godute, che potranno essere recuperati quando il lavoratore godrà delle ferie. Ma, soprattutto, se il datore di lavoro non consente al lavoratore di godere delle ferie entro i termini stabiliti è sanzionabile, con sanzioni amministrative che vanno da 120 a 5400 euro, in base al numero di dipendenti e reiterarsi della situazione». Dal canto suo «il dipendente che non abbia potuto godere del periodo obbligatorio può fare due azioni: chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, che va comunque dimostrato e messo in relazione alla mancata fruizione delle ferie, e pretendere che vengano godute le ferie maturate e non concesse».
L’Azienda «per altro deve dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie. Laddove, quindi, vi siano ferie non godute e si avvicini il termine dei 24 mesi è importante che da parte del datore vi sia una comunicazione scritta, specificando che se il lavoratore non prende le ferie maturate, le potrebbe perdere. La comunicazione va inviata con anticipo rispetto alla effettiva scadenza in modo che sia dato il tempo di organizzarsi».
Il calcolo dei giorni e la settimana lavorativa: le indicazioni
Altro aspetto relativo al Ccnl delle farmacie private e in questo caso analogo al contratto del commercio è che «al fine del computo delle ferie, la settimana viene considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato compreso. Questo indipendentemente dalla distribuzione settimanale dell’orario di lavoro e anche qualora il lavoratore svolgesse l’attività su 5 giorni. Dal computo sono comunque escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali».
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