Concorso straordinario, Consiglio di Stato: sedi vinte non sono cumulabili
Concorso straordinario: per l'apertura di nuove farmacie il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra
Nell'ambito del concorso straordinario bandito nel 2012 per l'apertura di nuove farmacie, il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra. È questa l'indicazione che arriva da una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 17 gennaio (00001/2020), «destinata a far discutere sulla possibilità di aprire due farmacie per i partecipanti classificatisi in posizione utile in due regioni nel concorso straordinario» come commenta Carlo Ranaudo, Dipartimento di farmacia dell'Università degli studi Salerno. «Importante Sentenza destinata a far discutere sulla possibilità di aprire due farmacie per i partecipanti classificatisi in posizione utile in due regioni nel concorso straordinario. L'importanza della sentenza pubblicata il 17 gennaio 2020, è relativa sia all'argomento oggi molto attuale nel momento in cui gli interpelli stanno procedendo e come era facile prevedere, molte associazioni si stanno trovando di fronte alla aggiudicazione di sedi in due regioni, sia all'autorevolezza della fonte.
Si tratta infatti di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Adunanza Plenaria) in quanto argomento di rilevanza giuridica elevata e può dar luogo ad un orientamento giurisprudenziale rilevante. Senza volere né poter entrare nel merito giuridico, questa sentenza fa chiarezza sul caso di una associazione di farmacisti siciliani già vincitori e titolari di una sede in Lombardia e successivamente aggiudicatari anche di una sede farmaceutica in Sicilia. L'Azienda sanitaria siciliana a seguito della accettazione della sede aveva negato l'autorizzazione all'apertura ravvisando le cause di incompatibilità per essere gli assegnatari già titolari di farmacia nella regione Lombardia A fronte del ricorso dei farmacisti avverso al provvedimento, il Consiglio di Stato lo ha rigettato ribadendo alcuni principi particolarmente interessanti. In primis la regola dell'alternatività nella scelta tra le sedi da parte dei farmacisti che partecipano al concorso straordinario sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o l'altra sede. Regola dell'alternatività e non della cumulabilità riaffermando il principio che il candidato che partecipa è una persona fisica e l'associazione che si costituisce solo in un secondo momento non rappresenta un ente giuridico a parte. Nella sentenza inoltre si ritrova un chiaro riferimento alla ratio del concorso straordinario stesso. Favorire l'accesso alla titolarità da parte di un più ampio numero di aspiranti nonché favorire l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo una capillare presenza sul territorio e non quella di far conseguire due sedi ad eventuali società di persone o di capitali. Una sentenza destinata a far discutere ma soprattutto ad incidere sulle decisioni di tanti farmacisti soprattutto in questo momento in cui dovremmo essere (il condizionale è d'obbligo) alla vigilia della pubblicazione della graduatoria nell'ultimo concorso ancora sospeso, quello della Campania, con oltre 200 sedi da assegnare e con una graduatoria in cui molti dei futuri vincitori hanno già aperto in altre regioni».
Carlo Ranaudo - Dip. Farmacia, Università degli Studi Salerno
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A cura di Redazione Farmacista33
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