Covid-19, contratti a termine e congedi per quarantena. Le novità per i dipendenti
Dall'allargamento delle maglie relative al rinnovo dei contratti a termine al congedo in caso di quarantena: tutte le ultime misure che riguardano i lavoratori
Dall'allargamento delle maglie relative al rinnovo dei contratti a termine al congedo in caso di quarantena disposta dalla Asl per i figli minori di 14 anni a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola: sono diverse le ultime misure che riguardano i lavoratori e che possono rivelarsi di particolare attualità in questo momento. Intanto, per quanto riguarda il cosiddetto Decreto Agosto, che contiene anche misure su cassa integrazione, è in corso l'iter di conversione in legge in Commissione Bilancio al Senato, con una pioggia di emendamenti che fanno presagire un ennesimo assalto alla diligenza.
Contratti a termine, eliminate le condizioni per rinnovo o proroga
Una prima misura riguarda i contratti a termine, per il quali c'è stata una inversione di rotta - temporanea - rispetto alla stretta che avevano avuto circa due anni fa con il cosiddetto Decreto Dignità (L. 96/18): una norma contenuta nel Decreto Agosto ha infatti eliminato alcuni dei vincoli che ne regolamentavano l'utilizzo. In particolare, pur lasciando fermo il tetto complessivo di 24 mesi, è stato reso possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a tempo determinato anche in assenza di causale fino al 31 dicembre. Il decreto dignità aveva limitato la possibilità di rinnovo solo a determinate condizioni: «esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria». Condizioni che ora non vengono più richieste. L'impressione è che la misura da temporanea possa diventare strutturale.
Ripresa della scuola: introdotte misure per quarantena figli
Un'altra novità, legata alla ripresa della scuola, riguarda il congedo in caso di quarantena disposta dalla Asl per i figli minori di 14 anni a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. La misura è contenuta nel DL 111/2020 e prevede «che si possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena». Una possibilità difficile da attuare per i farmacisti al banco. In alternativa, «uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo». Per tali «periodi di congedo eÌ riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa». Inoltre, «per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio e qualora emerga che eÌ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande».
Decreto Agosto in fase di conversione. Su 25 miliardi, 12 vanno al sostegno al lavoro
Tra le varie misure relative al lavoro, diverse sono contenute nel Decreto Agosto, che è in Commissione bilancio del Senato per l'iter di conversione. Tra queste, va ricordato il prolungamento della cassa integrazione per un massimo di diciotto settimane complessive (con una richiesta di 9 settimane ulteriormente implementabili di altre nove), nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Va detto che per «le ulteriori nove settimane eÌ previsto il versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro pari al 9% o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, a seconda che si sia registrato rispettivamente una riduzione del fatturato inferiore al 20% o nessuna. Nessun contributo eÌ dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno iniziato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019».
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A cura di Redazione Farmacista33
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