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Farmacia

10 Gennaio 2024

Manovra 2024. Tetto convenzionata, canali distributivi e nuova remunerazione: cosa cambia per le farmacie

Sono molte le misure di interesse sanitario che hanno trovato spazio nella Legge Bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra i provvedimenti confermati, anche l’entrata in vigore, dal primo marzo, della nuova remunerazione delle farmacie

di Francesca Giani


Manovra 2024. Tetto convenzionata, canali distributivi e nuova remunerazione: cosa cambia per le farmacie

Dall’aumento del Fondo sanitario nazionale - finalizzato a garantire il rinnovo dei contratti, le nuove misure previste per la farmaceutica, il potenziamento della spesa territoriale, l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza - sino alla rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica e alla revisione dei canali di distribuzione del farmaco. Sono molte le misure di interesse sanitario che hanno trovato spazio nella Legge Bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra i provvedimenti confermati, anche l’entrata in vigore, dal primo marzo, della nuova remunerazione delle farmacie.

Carenza di personale e liste di attesa tra le misure coperte con aumento FSN
Un primo provvedimento della Manovra - i cui principali contenuti si sviluppano nell’articolo 1, organizzato in 561 commi - è l’incremento di 3 miliardi di euro del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2024, mentre l’aumento è di 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a decorrere dal 2026. La norma stabilisce poi una riduzione del livello di finanziamento di 84 milioni di euro per il 2033, 180 milioni di euro per il 2034, 293 milioni di euro per il 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2036.
Tra le misure che trovano copertura nella disposizione relativa al Fsn c’è quella per far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende del SSN, nonché ridurre liste d’attesa e ricorso alle esternalizzazioni: viene estesa al 2026 l’autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e sanitario. Ma restano ferme le disposizioni riguardanti volumi erogabili, orario massimo di lavoro e riposi obbligatori. Il tetto di spesa è, nel primo caso, fissato in 200 milioni di euro e, nel secondo, in 80 milioni, per i tre anni. Per garantire l’attuazione dei piani per il recupero delle liste di attesa possono essere convolte anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa sui limiti posti dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati.

Farmaceutica: rideterminati i tetti e i canali distributivi
Di maggiore rilievo per il comparto sono, poi, i provvedimenti relativi alla spesa farmaceutica: nel dettaglio, il tetto relativo agli acquisti diretti, a decorrere dal 2024, è rideterminato all’8,5% e, conseguentemente, quello inerente la spesa convenzionata scende al valore del 6,8%. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali. Ma, “allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo e, successivamente, con cadenza annuale, l’ AIFA provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT alla classe A, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie”.

Nuova remunerazione per le farmacie dal primo marzo: ecco come funziona
Confermata, come detto, la nuova remunerazione delle farmacie, a partire dal primo marzo: “nell’ambito del tetto della convenzionata, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse”. In particolare, vi sarà:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a 0,55 euro per ogni confezione con prezzo al pubblico non superiore a 4 euro;
c) una quota fissa pari a 1,66 euro per ogni confezione con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 e 11 euro;
d) una quota fissa pari a 2,50 euro per ogni confezione con prezzo al pubblico superiore a 11 euro;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Tale quota è rideterminata in 0,115 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è da intendersi invariato.

Sostenibilità economica e aggiornamento dei prontuari regionali
Inoltre, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a 1,20 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a 0,58 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie – a esclusione delle rurali sussidiate -, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.

Al contempo, sempre a decorrere dal primo marzo, cessa l’applicazione di una serie di sconti, nonché si dispone l’abrogazione della precedente disciplina relativa alla remunerazione aggiuntiva prevista dalla Legge Bilancio 2023.
La relazione tecnica ha stimato in 53 milioni di euro per il 2024 e in poco più di 77 dal 2025 l’onere aggiuntivo derivante dalla nuova remunerazione, che troverà copertura a valere sull’incremento del Fsn. A ogni modo, per poter verificare periodicamente la sostenibilità economica delle previsioni, con decreto del Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico che, dal 1° marzo e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Inoltre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge Bilancio 2024, il Ministero della salute, sentita l’AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione delle disposizioni in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

TAG: REMUNERAZIONE, TETTI DI SPESA FARMACEUTICA, SPESA FARMACEUTICA, LEGGE FINANZIARIA, FARMACISTI, MANOVRA, FARMACIA

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