farmacia dei servizi
05 Marzo 2025La Fnomceo in Audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sul DDL 1184 sulla semplificazione e la digitalizzazione in materia di servizi al cittadini e delle imprese ha sottolineato la necessità di regolamentare l'erogazione dei servizi nelle farmacie

Per le attività svolte dalle farmacie nell’ambito della Farmacia dei servizi occorrono regole che garantiscano equo accesso, qualità e appropriatezza delle prestazioni, le farmacie si stanno trasformando anche in erogatori di prestazioni specialistiche sanitarie nel SSN e dovrebbero rispondere a requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per strutture sanitarie private accreditate Ssn. Lo ha sostenuto il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli in Audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sul DDL 1184, “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Sulla Farmacia dei servizi ha detto Anelli, “occorrono regole uniche per tutti i cittadini, al fine di assicurare l’uguaglianza nell’accesso alle cure, la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni”.
“Siamo in presenza – ha constatato - di una vera e propria trasformazione del ruolo delle farmacie nel nostro Paese. Da dispensatori del farmaco le farmacie si stanno trasformando anche in erogatori di prestazioni specialistiche sanitarie nel SSN, ampliando l’offerta degli erogatori grazie anche alla capillare diffusione delle farmacie sul nostro territorio nazionale”.
Ma ha fatto notare Anelli, “i medici o le strutture che vogliono erogare prestazioni specialistiche, in ragione della loro tipologia o complessità, sono soggette ad autorizzazioni al fine di assicurare non solo le condizioni igieniche degli ambienti ma anche quelle dotazioni o caratteristiche che ne garantiscano la qualità e la sicurezza”.
“L’auspicio è che le Regioni – ha continuato - insieme al Governo e al Parlamento adottino provvedimenti che prevedano le medesime misure e procedure per l’erogazione delle prestazioni a garanzia della loro qualità, sicurezza e appropriatezza sia che questa avvenga nei locali delle farmacie dei servizi così come in quella dei medici e delle strutture specialistiche. Si ritiene necessario intervenire sul testo, specificando che ai fini dell’autorizzazione all’erogazione dei servizi venga accertato per le farmacie il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, cioè per le strutture sanitarie private accreditate nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Anelli ha espresso “perplessità”, inoltre, sull’erogabilità di prestazioni specialistiche: l’elettrocardiogramma; l’Holter pressorio; l’Holter cardiaco, in assenza di una ricetta medica, cioè senza la preventiva valutazione o visita di un medico.
“La motivazione – ha spiegato – è facilmente intuibile: questi accertamenti servono al medico per confermare un sospetto diagnostico o eseguire un monitoraggio della malattia, al fine di valutare l’insorgenza di complicanze o malattie correlate” e ha aggiunto “rischierebbero di creare disparità tra i cittadini”
Secondo i medici “nella programmazione di tali progetti, seppur sperimentali, è necessario il coinvolgimento della medicina territoriale, principale responsabile della presa in carico del paziente cronico attraverso la predisposizione del PAI (piano assistenziale individuale) da parte del MMG/PLS. Ciò non toglie che i rapporti tra medico di medicina generale e farmacia devono essere rafforzati tenendo conto proprio dell’evoluzione dei modelli assistenziali, nel rispetto della complementarietà dei ruoli, evitando automatismi o meccanismi impositivi e valorizzando e incentivando invece le forme di collaborazione e di dialogo a vantaggio del cittadino”.
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