Distribuzione intermedia
08 Aprile 2025L'Aifa chiarisce l'applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti e come si modificano le determine di classificazione e rimborsabilità per recepire questa nuova disposizione.
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un aumento della quota spettante ai grossisti del farmaco pari allo 0,65% del prezzo al pubblico del medicinale esclusivamente per i medicinali rimborsati dal SSN (fascia A) distribuiti tramite il canale convenzionato. Pertanto, la quota di spettanza al grossista passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico. L’Aifa ha indicato il perimetro di applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti stabilite all'articolo 1, comma 324 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
L’Aifa chiarisce che “il valore della quota pari allo 0,65% del prezzo al pubblico del medicinale si intende trasferito dal titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) al grossista esclusivamente per i medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui alla fascia A, che vengono erogati nell’ambito del canale distributivo relativo all’assistenza farmaceutica convenzionata.
Inoltre, indica come vengono modificate le determine AIFA di classificazione e rimborsabilità per recepire questa nuova disposizione. Nello specifico, la premessa delle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a carico del SSN, sarà integrata con “Vista la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento”.
Sempre nella stessa determina, all’articolo 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità) verrà inserita la seguente dicitura: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”.
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