stupefacenti
04 Settembre 2026La bozza di decreto del ministero della Salute introduce misure minime uniformi per rafforzare sicurezza, custodia e tracciabilità dei medicinali stupefacenti e psicotropi nelle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie e nelle altre strutture sanitarie interessate.

Gli ospedali, le farmacie ospedaliere e delle Asl e le strutture sanitarie, anche veterinarie, devono gestire e custodire medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui il Fentanyl, secondo misure minime uniformi che prevedono misure di sicurezza che vanno da casseforti con custodia delle chiavi tracciata, videosorveglianza, accesso controllato e verificabile. Lo prevede il decreto del ministero della Salute inviato in bozza alle Regioni circolato sulle agenzie stampa.
Stando a quanto riportano, il decreto interesserà le farmacie ospedaliere e territoriali delle Asl, gli ospedali, le case di cura senza unità operativa di farmacia, le unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, i servizi pubblici per le dipendenze, le strutture penitenziarie, i magazzini centralizzati delle Asl e le altre strutture pubbliche o private autorizzate all’esercizio delle professioni sanitarie che detengono o impiegano medicinali stupefacenti o psicotropi, comprese le strutture veterinarie.
Il testo, composto da 19 articoli, era atteso dopo il caso dell’ingente furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma. Il Ministero dispone che queste strutture debbano disporre “almeno di un locale dedicato, una cassaforte inamovibile, e, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, di un sistema di videosorveglianza e di accesso controllato e verificabile". Le farmacie ospedaliere devono dotarsi “di locali dedicati che contengono la cassaforte inamovibile o l'armadio blindato di sistemi di allarme collegati a una centrale di vigilanza e di un sistema di controllo elettronico degli accessi idoneo a identificare il soggetto, la data e l'ora dell'accesso".
Un passaggio è dedicato alle modalità di utilizzo della chiave della cassaforte e accesso ai locali, aspetto su cui si erano focalizzate le indagini sul furto a Roma. A occuparsene è l’articolo 7 che, come riporta l’Adnkronos, definisce la custodia delle chiavi, delle credenziali e gestione degli accessi e in primo luogo chiede di individuare nominativamente il responsabile della custodia delle chiavi della cassaforte, dei badge, dei codici e degli altri dispositivi di accesso. Più nello specifico, nelle strutture dotate di farmacia la responsabilità spetta al direttore della farmacia, mentre in quelle prive di unità operativa di farmacia è attribuita al direttore sanitario. Le funzioni possono essere delegate con modalità tracciabili: nel primo caso a un farmacista in servizio presso la farmacia; nel secondo a un medico, un farmacista o un medico veterinario. Le deleghe devono essere nominative, riferite a singole attività e temporalmente definite; non sono ammesse deleghe generiche per le funzioni di vigilanza e custodia.
" Durante l'orario di servizio, la chiave o il dispositivo restano sotto la custodia diretta del responsabile e il dispositivo di custodia è richiuso dopo ogni operazione. Fuori dall'orario di servizio, le chiavi sono custodite in contenitore protetto, collocato in area allarmata e non accessibile al pubblico. In ogni momento deve essere garantita la tracciabilità di chi detiene le chiavi e di chi è responsabile della loro custodia. Ogni passaggio della chiave o del dispositivo di accesso tra i responsabili della custodia è annotato, eventualmente anche elettronicamente, con indicazione di data, ora, consegnante e ricevente". Lo smarrimento o qualsiasi sospetto va comunicato immediatamente al responsabile.
Altro aspetto trattato è la tracciabilità: prelievo e somministrazione dei medicinali vanno annotati nel registro di carico e scarico non oltre i termini previsti per la compilazione. Le richieste di approvvigionamento dovranno identificare chi effettua e chi valida l'operazione, alla consegna dovranno essere controllati quantità, integrità, lotto e scadenza. Nessuna movimentazione interna potrà avvenire senza un documento, una firma o un'identificazione elettronica. L'articolo 14 prevede che "ogni anomalia, manomissione, accesso non autorizzato, sospetta prescrizione o registrazione fraudolenta, furto, sottrazione o disvio è comunicato immediatamente e comunque non oltre le 12 ore al responsabile".
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