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02 Giugno 2022

Obbligo vaccinale, tra scadenze e tempistiche dopo la guarigione. Il punto per i farmacisti e le novità in arrivo


Potrebbero esserci novità in vista sull'obbligo vaccinale che, per gli over 50, è in scadenza a metà giugno. Per ora, resta confermato l'impianto relativo ai sanitari


Novità in vista sull'obbligo vaccinale che, per gli over 50, è in scadenza a metà giugno: il Governo, da quanto trapela, non avrebbe intenzione di prorogarlo, nemmeno per quanto riguarda il personale della scuola e le forze dell'ordine, anche se occorrerà vedere come proseguirà il dibattito interno. Mentre, per ora, resta confermato l'impianto relativo ai sanitari, per i quali la scadenza era stata già prolungata fino a fine anno. Ma che cosa si prevede? Quali misure restano in vigore?

Scadenze: il 15 giugno decadono molte misure. La linea del Governo

Se la maggior parte delle misure di contenimento contro il Covid-19 sono state progressivamente superate, a metà giugno c'è una serie di deadline. Il Governo è chiamato a esprimersi, in particolare, sull'obbligo delle FFP2 sui mezzi di trasporto e per spettacoli ed eventi al chiuso, e delle mascherine chirurgiche a scuola - dopo la fine delle lezioni, ci saranno gli esami. Se l'esecutivo si è posto come orizzonte temporale di arrivare a una decisione intorno al 10 giugno, al momento non è ancora chiaro se prevarrà una linea più prudenziale o più orientata al ritorno alla normalità. Per quanto riguarda la scuola, l'idea prevalente sembrerebbe quella di mantenere l'obbligo della chirurgica. Un altro capitolo il cui impianto scade a metà giugno è l'obbligo vaccinale per gli over 50 e per alcune categorie di lavoratori, quali il personale della scuola, le forze dell'ordine e così via. Per ora, sembrerebbe emergere una intenzione di non prorogarlo, ma occorrerà vedere come prosegue il dibattito interno ai partiti.

Che cosa succederà all'obbligo vaccinale per i sanitari?

L'obbligo vaccinale relativo al personale sanitario e ai lavoratori di ospedali e RSA, invece, era stato già prorogato fino a fine anno, e su quello non c'è intenzione di fare marcia indietro. La misura aveva posto alcune criticità interpretative, anche se gli ultimi provvedimenti, come si ricorderà, avevano cercato di risolvere alcuni nodi relativi, in particolare, alla guarigione. Una delle difficoltà che da più parti è stata segnalata riguarda il periodo che deve intercorrere per effettuare la vaccinazione e quello entro cui l'obbligo vaccinale viene considerato, per il sanitario guarito, assolto. Di recente, nelle Faq del Ministero della Salute dedicate al tema è stato ribadito che "la normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo". L'obbligo vaccinale, viene quindi rimarcato, permane anche dopo la guarigione.

Sospensione, guarigione e vaccinazione: le tempistiche

Per quanto riguarda la tempistica a cui fare riferimento per procedere con la vaccinazione dopo la guarigione, è stata la circolare di marzo del Ministero della salute ad avere dato le indicazioni: un primo caso esemplificato nel documento è quello del sanitario che ha contratto l'infezione da SARS-CoV-2 - che va comunque documentata da un test diagnostico positivo - e che prima non si sia mai sottoposto nemmeno al ciclo primario di vaccinazione. In questo caso, "è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo". Pertanto, "il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione entro 90 giorni".
Qualora poi un operatore sanitario abbia contratto l'infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, "per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione". Se si va oltre tale data "il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale". C'è poi il caso del professionista che abbia contratto una infezione successivamente al completamento del ciclo primario: "non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo".

I passaggi per chi è stato sospeso ed è guarito

Ma come avviene il rientro per chi è guarito? A rispondere è una recente circolare Fofi: "per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti è stato disposto che in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale locale, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione".

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, OBBLIGO VACCINALE, COVID-19

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