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03 Settembre 2026I medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica limitativa possono essere prescritti dal veterinario al proprietario dell’animale nell’ambito dell’uso in deroga e dispensati in farmacia. Il Ministero della Salute chiarisce che non sono necessariamente vincolati alla scorta della struttura veterinaria.

La farmacia può dispensare direttamente al proprietario dell’animale medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica limitativa, quando prescritti dal veterinario nell’ambito dell’uso in deroga previsto dalla normativa europea. È quanto emerge da un chiarimento interpretativo dell’Ufficio 4 della Direzione generale della sanità animale (Dgsa) del Ministero della Salute, fornito a seguito di una richiesta del Gruppo di lavoro Farmaco della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi).
L’indicazione, richiamata anche da una circolare di Federfarma Roma, supera la precedente interpretazione secondo cui tali medicinali, se destinati all’impiego veterinario, potevano essere approvvigionati esclusivamente come scorta della struttura veterinaria e non prescritti direttamente al proprietario dell’animale.
Il chiarimento riguarda i medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica limitativa disciplinati dagli articoli 92, 93 e 94 del D.Lgs. 219/2006. Secondo quanto riportato da Fnovi a seguito del chiarimento dell’Ufficio 4 Dgsa, questi medicinali, con l’eccezione di quelli contenenti antimicrobici per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 218/2023, possono essere “approvvigionati come scorta della struttura veterinaria e utilizzati al suo interno oppure essere prescritti dal medico veterinario nell'ambito degli articoli 112, 113 e 114 del Regolamento (UE) 2019/6”.
La Faq pubblicata sul sito del Ministero della Salute precisa, in particolare, che i medicinali per uso umano di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 219/2006 possono essere prescritti dal medico veterinario, nell’ambito dell’uso in deroga previsto dagli articoli 112, 113 e 114 del Regolamento europeo, con prescrizione veterinaria non ripetibile.
Per la farmacia, come precisa il sindacato provinciale, il chiarimento introduce un'indicazione operativa: il medicinale prescritto al proprietario nell’ambito dell’uso in deroga non deve necessariamente transitare attraverso la scorta della struttura veterinaria. Di conseguenza, “la farmacia può legittimamente spedire le ricette limitative prescritte dal veterinario a nome del proprietario dell'animale”.
Il Ministero, sottolinea Fnovi, ritiene che il D.Lgs. 218/2023 “non contenga alcuna disposizione che limiti tali medicinali esclusivamente all'approvvigionamento in scorta”.
Il chiarimento fissa, tuttavia, un limite per i medicinali disciplinati dall’articolo 92 del D.Lgs. 219/2006. Quelli destinati esclusivamente all’impiego in ambiente ospedaliero (Osp) e non cedibili al pubblico “non possono essere oggetto di prescrizione al proprietario”. Per questi medicinali non si apre la possibilità della dispensazione diretta al proprietario dell’animale.
Resta inoltre fermo il regime specifico previsto dal D.Lgs. 218/2023 per i medicinali contenenti antimicrobici, che il Ministero esclude espressamente dal chiarimento generale relativo ai medicinali per uso umano soggetti a prescrizione limitativa.
Fonte
https://fnovi.it/content/aranesp%C2%AE-0
phcr.magnific
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