veterinaria
27 Ottobre 2026Sospesa dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar che aveva confermato il blocco del sito disposto dal Ministero della Salute nel settembre 2025. Al centro della decisione cautelare l’oscuramento integrale del portale "non in linea” con la normativa di riferimento.

La vendita online di medicinali veterinari e i limiti dei provvedimenti con cui il Ministero della Salute può intervenire sui siti che violano le regole tornano all’attenzione della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio che aveva ritenuto legittimo l’oscuramento del sito CentroVete.com, disposto nel settembre 2025 per l’offerta a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione. A riferirlo è l’Ansa, secondo cui i giudici d’appello hanno sollevato dubbi sull’estensione del blocco all’intero sito, fissando al 13 maggio 2027 l’udienza di discussione del merito.
Secondo la ricostruzione dell’Ansa, il Consiglio di Stato richiama la normativa che consente la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione e individua il tratto caratterizzante della vendita a distanza nell’assenza della presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.
Il punto su cui si concentra la decisione cautelare è però la misura adottata dal Ministero. Il blocco integrale del sito, riferisce l’agenzia riportando la motivazione dei giudici, “non sembra in linea” con la normativa di riferimento “nella parte in cui attribuisce al Ministero il più limitato potere di adottare un ordine motivato e urgente diretto a far cessare le pratiche commerciali consistenti nell’offerta a distanza di medicinali non conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso”. La sospensione è una valutazione cautelare, in attesa del merito, non equivale pertanto a riconoscere la legittimità delle vendite contestate.
La vicenda nasce dal decreto n. 85/2025 del 17 settembre 2025, del ministero della Salute con riferimento una segnalazione del Nas, nella quale si comunicava l’accertamento che il sito pubblicizzava e offriva in vendita online medicinali veterinari a diverso dosaggio soggetti all’obbligo di prescrizione, in violazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 218/2023.
Ritenendo necessario interrompere tempestivamente le pratiche segnalate, il Ministero aveva disposto che si chiudesse immediatamente l’accesso al sito. La società aveva impugnato il provvedimento e aveva sostenuto che il sistema adottato fosse conforme alla normativa e che non configurasse una vendita online vietata di medicinali veterinari soggetti a prescrizione. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 14029 del 3 agosto 2026, aveva respinto il ricorso. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
Il contenzioso si inserisce in un quadro normativo che, in Italia, consente la vendita a distanza soltanto dei medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. Sul tema l’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) aveva diffuso un vademecum, riprendendo le indicazioni del Ministero della Salute per riconoscere i canali di vendita legali. Il primo elemento da cercare è il logo comune per la vendita a distanza dei medicinali veterinari, che deve rimandare al registro dell’autorità competente dello Stato in cui è stabilito il venditore.
Per i rivenditori italiani, il logo contiene la bandiera nazionale e deve collegarsi al sito del Ministero della Salute, dove è possibile verificare la registrazione del soggetto. La sola presenza dell’immagine sul portale non esaurisce quindi il controllo: occorre selezionarla e verificare la corrispondenza del venditore nell’elenco ministeriale. Come ricordava Anmvi, un logo che riporti la bandiera dell’Unione europea al posto di quella nazionale non è autentico.
La verifica del logo e della registrazione permette di identificare il canale di vendita autorizzato; resta fermo il limite relativo ai prodotti acquistabili online, circoscritti ai medicinali veterinari senza obbligo di ricetta.
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