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12 Marzo 2024Regole più rigide sulla gestione dei medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina previste nello approvato in Consiglio dei Ministri schema di Decreto legislativo
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, e Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, ha approvato, lunedì 11 marzo, in esame preliminare, un Decreto legislativo di adeguamento alla normativa sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Per i medicinali e i prodotti veterinari a base di efedrina, anche da banco, è previsto un inasprimento delle regole, soprattutto per quanto riguarda l’autorizzazione all’esportazione.
Sanzioni e nuove categorie di droghe sintetiche
Il Decreto apporta alcune modifiche al Testo unico in materia di disciplina delle sostanze psicotrope e degli stupefacenti, prevede nuove sanzioni penali e multe e introduce una nuova categoria di precursori delle droghe sintetiche. Viene, infatti, sancita “la categoria 4 comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina o Pseudoefedrina in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa eurounitaria già oggetto di attuazione nell’ordinamento italiano”.
Per le sostanze di questa nuova categoria è quindi introdotto “l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per ogni singola spedizione da parte degli Stati membri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea”.
Pertanto, diventa necessario “un intervento normativo volto a prevedere una specifica sanzione anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell’articolo 31 del regolamento”.
La disciplina e le relative sanzioni previste per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 sono dunque estesi anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4: “le pene della reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, nonché della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro, originariamente previste solo per l’esportazione nelle sostanze classificate nella categoria 3, è stata estesa anche alla fattispecie dell’esportazione di sostanze classificate nella categoria 4”.
Inoltre, “i provvedimenti di revoca della licenza e di sospensione delle attività previsti dal sesto comma, originariamente previsti solo relativamente alle sostanze classificate nelle categorie 1, 2 e 3, sono stati estesi, sulla base dello stesso principio, anche alle sostanze classificate nella categoria 4”.
I provvedimenti adottati si sono resi necessari a causa dell’aumento della produzione di droghe sintetiche a partire da sostanze utilizzate abitualmente in ambito farmaceutico e veterinario, come Efedrina, Pseudoefedrina e anche Fentanyl. Queste sostanze, di norma utilizzate in prodotti come gli spray nasali, negli ultimi mesi sono state esportate illegalmente, finendo in laboratori clandestini che le utilizzano per produrre nuove droghe, stupefacenti sintetici sempre più utilizzati dai giovani, come anfetamine e Mdphp, una nuova droga sintetica psicoattiva stimolante.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-73/25189
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