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04 Giugno 2024

Gas fluorurati (F-Gas), in vigore il nuovo regolamento: novità, ricadute e adempimenti per le farmacie

E' in vigore il nuovo regolamento europeo che abroga il precedente, con diverse novità introdotte e alcune con ricadute di interesse per le farmacie. Tra queste, vanno ricordati gli interventi che modificano alcuni aspetti dell’impianto relativo agli obblighi di controllo periodico delle perdite

di Francesca Giani


Gas fluorurati (F-Gas), in vigore il nuovo regolamento: novità, ricadute e adempimenti per le farmacie

In tema di Gas Fluorurati è in vigore da poco meno di tre mesi il nuovo regolamento europeo che abroga il precedente. Diverse sono le novità introdotte e alcune presentano ricadute di interesse per le farmacie. Tra queste, vanno ricordati gli interventi che modificano alcuni aspetti dell’impianto relativo agli obblighi di controllo periodico delle perdite. 

Nuovo regolamento Ue sui gas florurati: le ricadute per le farmacie
Il nuovo Regolamento UE 2024/573 sui Gas fluorurati, in vigore dall’11 marzo, come segnalato dal recente approfondimento di Federfarma, “persegue l’obiettivo di eliminare progressivamente l’utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante, incentivando l’utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico”. In particolare, a essere ricordato è che “il Regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze”. Inoltre, si applica “ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas”. 

Gli obblighi di controllo periodico delle perdite e gli adempimenti per le farmacie
Le norme di fatto hanno introdotto una serie di modifiche e, per quanto riguarda le farmacie, il vademecum si sofferma in particolare sui “nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite”, riportare all’art. 5, che vanno a riguardare, dal 2024, anche “unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili; limitatamente a quest’ultima categoria di apparecchi, il Regolamento prevede (art. 5, comma 7 ultimo alinea) che gli obblighi di controllo si considerano soddisfatti se tali apparecchi sono soggetti ad un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite”.

Al riguardo, in particolare, il “nuovo Regolamento 2024/573 conferma l’obbligo dei controlli periodici previsti, sostanzialmente mantenendo i criteri già contenuti nel precedente”.

In riferimento comunque all’ambito d’applicazione, oltre alle “apparecchiature mobili sopra elencate”, di nuova inclusione, restano quindi gli adempimenti che “si riferiscono ad alcuni apparecchi fissi” e che vengono quindi ricordati:

- apparecchiature di refrigerazione;

- apparecchiature di condizionamento d'aria;

- pompe di calore;

- apparecchiature protezione antincendio;

- cicli Rankine a fluido organico;

- commutatori elettrici”. 

Certificazioni, termini di decorrenza, eliminazione gas inquinanti: le modifiche
Ma, a essere specificato è che “con riferimento alle tipologie di apparecchi coinvolti ex novo negli obblighi di controllo, sono stati introdotti nuovi obblighi di certificazione per coloro che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento. Il nuovo Regolamento, inoltre, amplia gli obblighi per gli operatori di tali macchinari fissi e mobili in tema di recupero e smaltimento dei gas fluorurati in essi contenuti, contemplando uno slittamento dei termini di decorrenza al 12 marzo 2027 solo per alcune tipologie di apparecchi mobili. Sono infine state introdotte specifiche misure volte a eliminare progressivamente, a partire dal primo gennaio 2025, i gas più inquinanti, quali quelli con GWP pari o superiore a 2500, impiegati per le attività di assistenza e manutenzione, anche se è stata mantenuta la possibilità di utilizzare, ancora per qualche anno, tale tipologia di F-Gas qualora siano etichettati come riciclati o rigenerati”. 

TAG: GAS

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