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19 Settembre 2024Per evitare di incorrere in sanzioni durante le visite ispettive in farmacia, una nota di Federfarma Roma firmata anche dal coordinatore della Commissione ricette, raccoglie le contestazioni più frequenti suggerendo “indicazioni operative e suggerimenti” sui comportamenti “più opportuni” da adottare.

Dal registro degli stupefacenti da tenere sempre aggiornato alla corretta gestione di avvisi e cartelli, dal colore del camice sempre indossato alla spilla del caduceo, fino alla sostituzione temporanea del direttore sono tra gli aspetti oggetto di rilevanti e frequenti contestazioni durante le attività ispettive delle Commissioni farmaceutiche aziendali e delle Commissioni di vigilanza. Per non incorrere in sanzioni, una nota di Federfarma Roma firmata anche dal coordinatore della Commissione ricette, raccoglie le contestazioni più frequenti suggerendo “indicazioni operative e suggerimenti” sui comportamenti “più opportuni” da adottare.
Il sindacato inviate le farmacie ad “attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla legge” quando inserisce nuovi collaboratori in organico: per legge la farmacia deve “comunicare alla propria ASL il personale laureato di nuova assunzione oltre che l’eventuale cessazione di ogni rapporto di lavoro. L’adempimento riguarda anche il personale laureato che opera in farmacia “a partita IVA”. Eventuali violazioni sono punite “molto severamente” con multe da 1.500 euro circa fino a oltre 9 mila euro.
Altro obbligo riguarda la Farmacopea Ufficiale XII ed. (in formato cartaceo o digitale) e gli eventuali aggiornamenti, che deve essere detenuta in farmacia. La più recente è risale al D.M. del 17 maggio 2018 e dal D.M. 18 giugno 2020. A questo obbligo si aggiunge anche quello di “esporre al pubblico, avvisi e cartelli nonché a rendere disponibili pubblicazioni per la consultazione”. Come pure il cartello dei turni: ogni farmacia lo deve esporre anche di notte e deve riportare “l’orario di apertura osservato nonché l’elenco delle farmacie viciniori di turno durante le ore di chiusura della farmacia stessa”.
Altra contestazione riguarda il camice e il caduceo in quanto i farmacisti hanno l’obbligo “di indossare il camice bianco e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato dalla FOFI.”
Mentre il personale non laureato deve indossare un camice di colore diverso da quello dei Farmacisti con bordi colorati (non può utilizzare il camice di colore bianco).
Sempre nella gestione del personale rientra anche la nomina di un direttore temporaneo. Per legge quando il titolare o il direttore della farmacia si assenta “oltre 3 giorni lavorativi si dovrà provvedere a nominare, dandone comunicazione alla ASL, un direttore temporaneo che assolva alla conduzione tecnico-professionale della farmacia”.
Per quanto riguarda la gestione dei farmaci, il sindacato ricorda che le farmacie italiane non possono dispensare “medicinali non autorizzati in Italia o nell’ambito UE non possono essere dispensati dalle farmacie italiane. Tale divieto riguarda, in particolare, i farmaci provenienti dalla farmacia della Città del Vaticano o da farmacie svizzere”.
Inoltre, sottolinea che non si possono cedere farmaci a un’altra farmacia in quanto ogni farmacia ha un codice identificativo che traccia il titolo di possesso dei singoli farmaci e che ne impediscono il conferimento ad altra farmacia. Tale divieto vale anche quando le due farmacie appartengano alla stessa società.
Ci sono specialità e sostanze la cui detenzione in farmacia è obbligatoria, secondo quanto indicato dalla Tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale aggiornata. Lo stesso obbligo riguarda anche le bombole di ossigeno. Quando però si verificano carenze di una delle sostanze obbligatorie, in caso di ispezione, va mostrata la schermata del gestionale di farmacia con la notifica di mancante per dimostrare di aver comunque assolto l'obbligo.
Per le farmacie che allestiscono preparati galenici “per ogni lotto di produzione deve redigere il foglio di lavorazione” e anche in questo caso “non è consentita la cessione tra due farmacie distinte, anche se appartenenti alla stessa società”. Infine, nella gestione dei farmaci rientra anche la corretta tenuta del registro stupefacenti che la farmacia deve tenere sempre aggiornato “avendo cura di operare correttamente la chiusura annuale”
Per la gestione di alcuni farmaci sono previste procedure specifiche. È il caso dei farmaci a base di Metilfenidato prescritti esclusivamente su ricettario ministeriale a ricalco RMR. Per alcuni (Ritalin ed Equasym) la ricetta deve essere prescritta con “un codice numerico o alfanumerico al posto delle generalità” e la farmacia non è tenuta ad inviare copia alla ASL. Mentre per Medikinet, il farmacista all’atto della spedizione si limiterà alla sola verifica del corretto rispetto dei formalismi della ricetta (RMR).
Per tutti e tre valgono le seguenti procedure: buono acquisto, solo ricetta ministeriale a ricalco, carico e scarico sul registro stupefacenti, terapia max 30gg, riportare i dati dell’acquirente maggiorenne. È sempre opportuno, al fine della corretta spedizione della ricetta in regime SSN, verificare con attenzione se il medico prescrittore consegni al paziente la copia SSN.
Dal 2021, è vietato ai medici di prescrivere e alle farmacie di preparare farmaci galenici contenenti sostanze classificate come steroidi anabolizzanti androgeni, come il DHEA. Tuttavia, c'è un'eccezione: i farmaci contenenti testosterone o nandrolone, e quelli a base di DHEA, possono essere preparati solo se sono destinati esclusivamente all'uso esterno, come creme o lozioni, e non possono essere usati per trattamenti sistemici.
Anche sul Tramadolo ci sono recenti indicazioni specifiche: se questo farmaco viene prescritto su una normale ricetta cartacea ("ricetta bianca"), il farmacista deve registrare i dati del cliente e la ricetta deve essere conservata per due anni. Questi farmaci non possono ancora essere prescritti tramite ricetta elettronica (la cosiddetta "ricetta bianca dematerializzata").
In situazioni di estrema necessità e urgenza, un farmacista può fornire al cliente, anche senza una prescrizione medica, un farmaco che normalmente richiederebbe una ricetta ripetibile (RR) o una ricetta che deve essere rinnovata volta per volta (NR). In questi casi, il farmacista predispone un apposito registro, “non stato previsto un modello “ufficiale” di registro e, pertanto, spetta al titolare o al direttore della farmacia regolarsi in merito (ad es. potrebbe anche essere utilizzato un normale quaderno o una cartellina) dove conservare i moduli apponendo su ogni pagina il numero progressivo, il timbro e la firma”.
Tuttavia, questa procedura non si applica ai farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che richiedono sempre la presentazione della relativa ricetta. Inoltre, rimangono escluse anche le categorie di stupefacenti che seguono regole più rigide, per esempio quelli con ricetta a ricalco (RMR) o non ripetibile (RNR), come il Metadone, la Morfina e medicinali simili.
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