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17 Ottobre 2024E' necessaria la massima cautela per la gestione e la tenuta in ordine del registro stupefacenti perchè sono disciplinate in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci. A ricordare l'ambito ambito applicativo del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi

Il registro stupefacenti e la sua tenuta in ordine sono disciplinati in termini “rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela” pertanto la perdita, il furto, e le “violazioni formali” della tenuta regolare prevedono punizioni che vanno da sanzioni fino a 25 mila euro fino all’arresto. A ricordarlo è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi in una Sedivanews che risponde al quesito di un farmacista in merito alla gestione e alle conseguenze dello smarrimento del registro di carico e scarico o di entrata/uscita degli stupefacenti.
Il legale spiega che la norma di riferimento è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nello specifico l’art. 67 che prevede, in caso “di smarrimento, ma anche di perdita o sottrazione da parte di terzi, del registro stupefacenti “o di loro parti o dei relativi documenti giustificativi” –l’obbligo, gravante sul titolare persona fisica o sul direttore responsabile della farmacia di cui sia titolare una società di persone o di capitali, di farne denuncia scritta, entro ventiquattro ore dalla constatazione, “all’autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia””.
Da ricordare anche l’art. 68 che “stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi all’obbligo di denuncia – che, ripetiamo, insorge indifferentemente in caso di smarrimento del registro, come pure in quello di perdita o di sottrazione da parte di terzi – è punito con l’arresto sino a due anni [una pena edittale probabilmente sproporzionata…] o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 25.822”.
Se poi le irregolarità riscontrate sono relative a “violazioni formali della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di carico e scarico [e di lavorazione] delle sostanze stupefacenti, e compresa la sua mancata vidimazione preventiva, la legge prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500”.
Per il legale, “il registro e la sua tenuta, ordinata beninteso, sono disciplinati in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela”.
Fonte:
https://www.piazzapitagora.it/2024/10/15/lo-smarrimento-del-registro-stupefacenti/
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