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28 Novembre 2024Il Ministero della Salute ha chiarito sulle formalità previste per la dispensazione di medicinali a base di tramadolo per uso diverso da quello parenterale prescritti su “ricetta bianca”, cioè a carico del paziente

Per il Ministero della Salute le formalità che accompagnano la dispensazione di farmaci a base di tramadolo per uso diverso da quello parenterale, prescritti su ricetta bianca, sono quelle previste per i medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali vale a dire annotazione sulla ricetta nome, cognome e documento di riconoscimento dell’acquirente, e conservazione della stessa per due anni. Lo ha chiarito l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute con una nota (n. 97363 del 21/11/2024).
Il ministero ha infatti risposto a un interpello dell’Asp di Trapani in merito alle informazioni sulle specialità medicinali a base di tramadolo ad uso diverso da quello parenterale presenti nella Tabella dei medicinali sez D allegato III bis prescritti a carico del paziente e su cui anche Federfarma aveva segnalato la possibilità di creare “difficoltà all’utenza, in un ambito assistenziale particolarmente delicato, quale quello delle terapie del dolore”.
Gli adempimenti richiesti al farmacista sono quelli indicati dall’art. 45, comma 6-bis, del DPR 309/90 e cioè l’annotazione sulla ricetta di nome e cognome dell’acquirente, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento e la conservazione della ricetta: “il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira”.
In una comunicazione rivolta ai titolari, il sindacato spiega che il dubbio sull’applicabilità di quanto previsto è che “sembrava fare riferimento ad altri farmaci a suo tempo transitati dalla sezione A alla D nel 2009, temporaneamente, poi, in via definitiva, con legge 38/2010 con la modificazione del DPR 309/90. Difatti, se la sopra citata norma avesse voluto stabilire una sua generale applicazione a tutti i medicinali inseriti nella sezione in commento (sez. D, ndr), non avrebbe avuto necessità di fare riferimento ai “medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009”.
Al di là di un eventuale ulteriore chiarimento, il sindacato ricorda che le Asl hanno sempre richiesto che alla dispensazione di tali medicinali venissero applicate le formalità di cui all’art. 45, comma 6-bis, del DPR 309/90 e alla luce di quanto previsto dal DM 29 luglio 2022, che ha aggiornato le tabelle stupefacenti inserendo il tramadolo tra i medicinali dell’allegato III-bis, le aziende sanitarie “possono muovere contestazioni alle farmacie relativamente all’attuazione del DM stesso”. Da qui il consiglio alle farmacie di “seguire le indicazioni dalle stesse ASL impartite, posto che queste ultime sono l’organo istituzionalmente competente per la vigilanza territoriale in materia di medicinali stupefacenti”.
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