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29 Novembre 2024Nel 2024 tre tribunali amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di provvedimenti sulla farmacia dei servizi e in tutti e in tre i casi hanno in larga parte respinto le ragioni dei ricorrenti. A fare il punto è un'analisi di Federfarma che indica anche le ricadute di queste decisioni

Sono stati diversi gli interventi dei tribunali amministrativi nel corso del 2024 che hanno interessato le attività previste da vari accordi regionali nella farmacia dei servizi. Più recente, il Tar Campania, e in precedenza anche il Tar Sicilia e il Tar Marche sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti e in tutti e tre i casi “hanno in larga parte respinto le ragioni dei ricorrenti”. A sottolinearlo è Federfarma che è intervenuta in giudizio insieme alle rappresentanze territoriali i contenziosi attivati e in una comunicazione agli associati ha fatto il punto sugli effetti delle pronunce.
Con la sentenza n.6226 del 14/11/2024 il Tar Campania ha rigettato il ricorso di FNOB (Federazione Nazionale Ordini dei Biologi) contro l’accordo con la Regione per attivare la sperimentazione della farmacia dei servizi. Il Tribunale, sottolinea il sindacato, “ha riconosciuto il cambiamento in atto della Farmacia quale presidio territoriale del SSN a forte valenza socio- sanitaria, statuendo principi fondamentali a sostegno giuridico e culturale di tale evoluzione”.
E in particolare sulla gestione del prelievo di sangue capillare e del relativo referto, il Tar fa notare il sindacato “ha chiarito come non sussiste la adombrata “invasione” nel campo professionale dei laboratori di analisi in quanto, i due presidi sanitari, “divergono per natura delle strutture, funzione assolta e conformazione dei rispettivi compiti, esplicantisi in ambiti diversi””. Chiarito anche il nodo del referto, in quanto il testo consiste in “una mera raccolta e refertazione di dati sanitari correlata al rapido monitoraggio di condizioni patologiche preesistenti ovvero di supporto ad una specifica campagna di prevenzione promossa dal Servizio Sanitario, confermando, peraltro, la piena legittimità, anche sotto il profilo costituzionale, della effettuazione, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”. Dichiarata legittima anche la questione delle tariffe “riconducibili (e specificamente finanziate a questo scopo) alle prestazioni rese nell’ambito della “Farmacia dei Servizi”, diverse e non equiparabili a quelle di competenza dei laboratori di analisi”.
Legittimazione della farmacia dei servizi anche d parte del Tar Sicilia che con l'Ordinanza n. 476/2024, ha respinto la richiesta dei ricorrenti riconoscendo la piena legittimità della sperimentazione della farmacia dei servizi. La decisione si inserisce nel quadro normativo stabilito dal Decreto Legislativo n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi che finanziano i servizi in questione. Ma anche ribadendo che le farmacie “sono soggetti convenzionati con il SSN e soggiacciono al controllo delle ASL” mentre i laboratori/ambulatori “sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi”.
Respinto anche dal Tar Marche con Ordinanza n. 215/2024, ha respinto la richiesta di sospensiva dei ricorrenti, rinviando al merito la questione di diritto.
I Tar Campania e Sicilia hanno anche affrontato anche la questione dell'uso dei locali esterni per i servizi delle farmacie mettendoli in discussione. In un caso è stata ritenuta una possibilità “che, ancorché prevista dal DDL semplificazioni, viene ritenuta, allo stato, ancora priva di una compiuta copertura legislativa e, pertanto, “insuscettibile di essere introdotta con atto amministrativo””. Nell’altro è stata sospesa la nota della regione Sicilia del 14 maggio che “autorizzava le farmacie a erogare nuove prestazioni sanitarie (telemedicina, elettrocardiogrammi, ecc.) in "locali separati" da quelli principali”. Su queste ultime due decisioni, Federfarma precisa che l’effetto delle sentenze “sono limitati alle rispettive regioni e non si estendono alle altre regioni in cui è stata concessa tale possibilità, mediante appositi atti amministrativi”.
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