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04 Aprile 2025il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime linee guida interpretative in merito all'obbligo già in vigore per le imprese, di registrazione del domicilio digitale (PEC)
Tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica, anche se con alcune eccezioni hanno l’obbligo, già in vigore per le imprese, di registrazione del domicilio digitale (PEC). La norma è stata introdotta introdotto dalla Legge n. 207 del 2024 (articolo 1, comma 860) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e con una nota protocollare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime linee guida interpretative. Una circolare di Federfarma riporta i chiarimenti del ministero.
L’obbligo non riguarda le società semplici, di mutuo soccorso, consortili e consorzi e interessa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, nonché i liquidatori della società nominati dai soci o per intervento giudiziale e ai soggetti che vengono accostati agli amministratori a livello normativo.
Il Mimit precisa che impresa e amministratori devono avere “indirizzi PEC autonomi – e quindi differenti” e nel caso coincidano bisogna conformarsi alla norma e crearne due diversi tra loro, mentre è consentito agli amministratori utilizzare lo stesso indirizzo PEC in caso di svolgimento della funzione in favore di più imprese.
L’obbligo di registrazione della Pec per gli amministratori di società è in vigore dal 1° gennaio 2025.Tuttavia, i termini pratici per adempiere variano a seconda della situazione: per le nuove società è contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; per le nomine o i rinnovi degli amministratori e dei liquidatori va fatta in occasione del deposito della relativa pratica presso la Camera di Commercio. Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025 e per le imprese che hanno già registrato la stessa PEC per sé e per i propri amministratori la comunicazione della PEC va fatta entro il 30 giugno 2025.
Il mancato rispetto dell’obbligo, chiarisce il Mimit comporta la sospensione dell’iter per l’iscrizione o per la nomina dell’amministratore, ma non sono previste nuove sanzioni specifiche: resta applicabile l’articolo 2630 del Codice Civile, che punisce con una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro chi omette comunicazioni al Registro delle Imprese. È prevista una riduzione della sanzione a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Fonte:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf
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