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18 Giugno 2025La vendita sottocosto in farmacia prevede dei limiti sul piano normativo che chiarisce in quali casi questa pratica sia consentita, distinguendo tra le diverse categorie merceologiche. Altro aspetto da considerare riguarda il premio o la nota di credito eventualmente riconosciuti dal produttore alla farmacia

Nel panorama sempre più competitivo del retail farmaceutico, il tema delle vendite sottocosto solleva interrogativi, tanto sul piano normativo quanto su quello commerciale. È lecito per una farmacia vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello di acquisto? E se sì, per quali categorie merceologiche è possibile farlo? Un recente commento tecnico-giuridico, proposto da Stefano Civitareale, commercialista, dello Studio Bacigalupo-Lucidi, aiuta a fare chiarezza su una questione che tocca da vicino la gestione economica delle farmacie.
Il primo nodo da sciogliere riguarda le categorie merceologiche: “Il divieto per le farmacie di vendere “sottocosto” riguarda soltanto i medicinali quali che siano: SOP, OTC, farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica” per i quali la farmacia non può praticare un prezzo inferiore a quello d'acquisto. Stesso divieto si estende anche ad altre iniziative promozionali equiparabili a “operazioni ed i concorsi a premio” come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006.
Nel caso dei medicinali pagati direttamente dal cliente, resta la possibilità di applicare sconti, ma con due vincoli fondamentali: “la farmacia può ricorrere soltanto agli sconti che nondimeno, come sapete, deve praticare a tutti gli acquirenti (art. 5 citato; art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), astenendosi pertanto da ogni “discriminazione”, qualunque ne sia la natura o il modo di praticarla, tra un utente e l’altro e dando comunque al riguardo “adeguata informazione alla clientela” (art. 11, comma 8, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012)”.
Su questo aspetto, il commercialista ricorda che l’Antitrust, “nella sua Relazione annuale alle Camere, mostra di non gradire la persistenza nel nostro ordinamento di disposizioni non pro-concorrenziali o, come ritiene l’Authority, anticoncorrenziali”.
Diverso il discorso per gli altri prodotti, diversi dai medicinali e disponibili per la vendita nelle farmacie – integratori, cosmetici, dispositivi medici, articoli per l’infanzia. Per questa ampia categoria, “non sussistono divieti di vendite sottocosto”.
Quindi la farmacia può adottare “altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali, per l’appunto, concorsi od operazioni a premio”, ferma restando “la trasparenza dell’operazione nei confronti del pubblico (“adeguata informazione alla clientela”)” ma “senza il vincolo della par condicio tra gli “acquirenti” valido, infatti, per i soli farmaci”.
In questo caso, quindi, non si applica la parità di trattamento tra acquirenti, proprio perché il legislatore non ravvede in queste categorie lo stesso rischio di abuso e impatto sulla salute pubblica che esiste per i medicinali.
Una distinzione giustificata – ricorda il commercialista – proprio dalla necessità di evitare abusi nel consumo dei farmaci e di proteggere la salute pubblica, obiettivo garantito dall’articolo 32 della Costituzione.
Un’ultima questione toccata dal commercialista è il premio o la nota di credito che il produttore può riconoscere alla farmacia per compensare la riduzione del margine in un’operazione sottocosto. In tali operazioni, sottolinea lo studio “non c’è dubbio che questo costo/margine finisca per costituire un incasso netto della farmacia nella forma di storno di una parte del costo di acquisto”.
Fonte
https://www.piazzapitagora.it/
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