farmacia dei servizi
08 Ottobre 2025Con il Ddl Semplificazioni si amplia il ruolo della farmacia dei servizi: oltre alle vaccinazioni del Piano nazionale, i farmacisti potranno eseguire test diagnostici su campioni biologici per contrastare l’antibioticoresistenza, screening per l’epatite C e prestazioni di telemedicina; per i pazienti cronici arriva la ricetta dematerializzata ripetibile fino a 12 mesi
Ampliamento delle prestazioni erogabili nelle farmacie di comunità tra cui le vaccinazioni previste nel Piano nazionale vaccini, i test diagnostici su campioni biologici per infezioni batteriche ed epatite C e la scelta e revoca del medico o pediatra di famiglia. Semplificazione della dispensazione sia dei farmaci, con ricetta dematerializzata valida per 1 anno, sia dei dispositivi medici in Dpc necessari al trattamento dei pazienti a domicilio o in Rsa. Organizzazione logistica e amministrativa degli eventuali locali separati dalla farmacia in cui si possono effettuare i servizi sanitari, inclusa la telemedicina. Sono i principali ambiti in cui il Disegno di Legge Semplificazioni, "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", entrato oggi in Aula al Senato interviene modificando il dlgs n.153 che nel 2009 ha introdotto il concetto di "Farmacia dei Servizi". Interventi mirati apromuovere e ampliare l'erogazione di servizi sanitari in farmacia, principalmente attraverso gli articoli 25 e 25 bis come si apprende dal testo, reso disponibile dal Senato
L’art. 25 (Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia) del Ddl amplia le competenze delle farmacie in ambito di sanità pubblica, medicina preventiva e assistenza farmacologica.
Autorizza le farmacie alla dispensazione per conto non solo dei farmaci, ma anche dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Inoltre, eliminando la specifica “rientranti nell'ambito dell'autocontrollo” prevista dal dlgs 153, estende l’ambito delle “prestazioni analitiche di prima istanza, decentrate e strumentali” che i farmacisti possono eseguire.
Viene ampliato anche il campo d’azione nelle vaccinazioni: i farmacisti possono somministrare i vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale ai soggetti di età non inferiore a dodici anni. Il testo precisa che “l'ampliamento della gamma di vaccini somministrabili dal personale delle farmacie implicherà una modifica delle attività formative già svolte dall'Istituto superiore di Sanità” e conferma che “l'impegno richiesto rientra nello svolgimento delle ordinarie attività formative dell'Istituto”.
È prevista inoltre l’“effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo” con l’obiettivo di “contrastare l'antibioticoresistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva”. In questo contesto, viene introdotta anche l’esecuzione, da parte di personale abilitato, di test di screening per l’individuazione del virus dell’Epatite C.
Sempre nello stesso passaggio, si stabilisce la possibilità per il farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, di effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali. Ai cittadini viene inoltre data la possibilità di scegliere presso la farmacia il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta.
Ulteriori interventi orientati alla semplificazione delle attività svolte dalle farmacie sono stati inseriti nell’Art. 25 bis (Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere) proposto tramite emendamento e accolto e riguardano l’assistenza farmaceutica, con particolare attenzione ai pazienti cronici o dimessi dall’ospedale.
Per le patologie croniche a carico del Servizio sanitario nazionale, il medico prescrittore potrà indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili per un arco temporale massimo di 12 mesi, mantenendo comunque la possibilità di sospendere la ripetibilità o modificare la terapia per motivi di appropriatezza clinica.
Al momento della dispensazione “il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata”. Inoltre, “nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza”.
Il farmaco viene consegnato dietro “esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica”.
Il Ddl interviene, sempre nell’art. 25, anche negli aspetti logistici e autorizzativi per l’erogazione dei servizi sanitari in farmacia per i quali si “possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia” e in cui “è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti”.
L’erogazione è soggetta a “previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali”. I locali devono ricadere nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica “a una distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia”. Per identificare i servizi offerti in locali separati vanno apposti “presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi»” con “idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”.
Normato anche il Contratto di rete che si può adottare quando due o più farmacie di diversi titolari esercitano in comune i servizi sanitari previsti, utilizzando i medesimi locali separati e l'autorizzazione all'utilizzo dei locali è rilasciata al rappresentante di rete. Il testo precisa che dall'attuazione dell’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dop aver precisato che le prestazioni erogate (vaccini, test diagnostici, telemedicina e screening per l’epatite C) sono a carico dell’utente.
Fonte
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/58367.pdf
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